Art. 2 
 
                 Programma di internazionalizzazione 
 
  1. Ai fini dell'ottenimento  del  contributo  di  cui  al  presente
decreto la Camera di Commercio italiana all'estero  interessata  deve
presentare  un  Programma  di  internazionalizzazione   (di   seguito
Programma) che deve prevedere specifiche attivita'  promozionali,  di
rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese. 
  2. Il programma deve essere presentato raggruppando  le  azioni  da
svolgere nelle seguenti aree omogenee: 
    a) area contatti per la conclusione di  affari  e  di  attrazione
degli investimenti esteri in Italia; 
    b) area di assistenza e consulenza alle imprese; 
    c) area relativa alle attivita' di rete Camerale; 
    d) area informativa; 
    e) area formativa e dell'addestramento professionale. 
  3. Con  successivo  provvedimento  del  dirigente  della  Direzione
generale per le politiche di internazionalizzazione e  la  promozione
degli scambi (di seguito decreto direttoriale)  sono  individuate  le
singole iniziative finanziabili relative ad  ogni  area,  nonche'  le
spese ammissibili, ed e' stabilita la percentuale da orientare  verso
ciascuna area. In ogni caso, le risorse  finanziarie  destinate  alla
realizzazione  del   Programma   devono   riguardare   principalmente
attivita' di contatti  per  la  conclusione  di  affari  (area  a)  e
attivita' di assistenza alle imprese (area b). 
  4. Ciascuna azione deve essere descritta analiticamente in modo  da
illustrare gli obiettivi da conseguire con il progetto,  il  rapporto
tra la spesa sostenuta e i benefici attesi. Devono,  inoltre,  essere
individuati   gli   indicatori   e   gli   standard   da   applicarsi
consuntivamente  per  misurare  la  qualita'  delle  azioni   e,   in
particolare, i risultati raggiunti. 
  5. Il Programma  deve  essere  accompagnato  da  una  relazione  di
sintesi, che illustri le finalita' generali dell'azione camerale (ivi
incluse eventuali aperture di delegazioni  nel  Paese),  analizzi  il
mercato locale, con riferimento ai settori maggiormente sensibili per
l'interscambio con l'Italia, individuando le  piu'  opportune  azioni
promozionali  iscritte  nelle  varie  azioni  che  costituiscono   la
proposta di Programma e gli obiettivi che con tali azioni si  intende
conseguire, nonche' l'impatto del Programma stesso  sui  processi  di
internazionalizzazione delle PMI nel Paese di riferimento. 
  6. La presentazione  del  Programma  comporta  l'impegno  alla  sua
effettiva esecuzione. L'eventuale rinuncia alla sua  realizzazione  o
all'annullamento  di  singole  iniziative  deve  essere  motivata   e
comunicata tempestivamente al Ministero. 
  Le modalita' con cui procedere a eventuali modifiche  al  Programma
successivamente  alla  sua   approvazione   sono   disciplinate   con
successivo decreto direttoriale.