Art. 2 Programma di internazionalizzazione 1. Ai fini dell'ottenimento del contributo di cui al presente decreto la Camera di Commercio italiana all'estero interessata deve presentare un Programma di internazionalizzazione (di seguito Programma) che deve prevedere specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. 2. Il programma deve essere presentato raggruppando le azioni da svolgere nelle seguenti aree omogenee: a) area contatti per la conclusione di affari e di attrazione degli investimenti esteri in Italia; b) area di assistenza e consulenza alle imprese; c) area relativa alle attivita' di rete Camerale; d) area informativa; e) area formativa e dell'addestramento professionale. 3. Con successivo provvedimento del dirigente della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (di seguito decreto direttoriale) sono individuate le singole iniziative finanziabili relative ad ogni area, nonche' le spese ammissibili, ed e' stabilita la percentuale da orientare verso ciascuna area. In ogni caso, le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Programma devono riguardare principalmente attivita' di contatti per la conclusione di affari (area a) e attivita' di assistenza alle imprese (area b). 4. Ciascuna azione deve essere descritta analiticamente in modo da illustrare gli obiettivi da conseguire con il progetto, il rapporto tra la spesa sostenuta e i benefici attesi. Devono, inoltre, essere individuati gli indicatori e gli standard da applicarsi consuntivamente per misurare la qualita' delle azioni e, in particolare, i risultati raggiunti. 5. Il Programma deve essere accompagnato da una relazione di sintesi, che illustri le finalita' generali dell'azione camerale (ivi incluse eventuali aperture di delegazioni nel Paese), analizzi il mercato locale, con riferimento ai settori maggiormente sensibili per l'interscambio con l'Italia, individuando le piu' opportune azioni promozionali iscritte nelle varie azioni che costituiscono la proposta di Programma e gli obiettivi che con tali azioni si intende conseguire, nonche' l'impatto del Programma stesso sui processi di internazionalizzazione delle PMI nel Paese di riferimento. 6. La presentazione del Programma comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. L'eventuale rinuncia alla sua realizzazione o all'annullamento di singole iniziative deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero. Le modalita' con cui procedere a eventuali modifiche al Programma successivamente alla sua approvazione sono disciplinate con successivo decreto direttoriale.