Art. 6 Procedura per l'ammissione al contributo 1. Le domande pervenute sono istruite dal Ministero nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, entro 30 giorni dall'acquisizione della domanda stessa. 2. Nel corso dell'istruttoria il Ministero potra' richiedere informazioni e/o integrazioni che dovranno essere fornite dalla Camera entro 30 giorni dalla data di comunicazione con cui e' stata formulata la richiesta. 3. Il Ministero valuta le attivita' inserite nel programma promozionale verificandone la validita' tecnico-economica nonche' le spese ammissibili, individuate con provvedimento direttoriale di cui al precedente art. 2, comma 4. 4. Per valutare il contributo che le iniziative camerali apportano all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, il Ministero tiene anche conto della loro corrispondenza alle linee per l'attivita' promozionale, emanate dalla Cabina di Regia. Le Camere beneficiarie dell'intervento statale dovranno curare la ricerca di una sinergica cooperazione con gli altri soggetti istituzionali che operano per la promozione del Made in Italy. 5. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo pubblico dei programmi promozionali presentati da Camere operanti in Paesi in cui sono attive altre Camere riconosciute ai sensi della legge n. 518/1970, il Ministero terra' conto anche del coordinamento operativo sulle singole iniziative in Programma, finalizzato a evitare duplicazioni d'intervento e dispersioni di risorse e di ogni altra azione utile a rendere esplicita una logica di Ā«promozione PaeseĀ». 6. A conclusione della fase istruttoria e di valutazione il Ministero comunica l'esito della domanda presentata. In caso di accoglimento della domanda e approvazione del relativo progetto, la liquidazione del contributo avverra' in esito alla rendicontazione di spesa, ai sensi del successivo art. 7, nella misura consentita dalle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, comma 2.