Art. 7 
 
            Procedura per la liquidazione del contributo 
 
  1. Le CCIE ammesse al contributo dovranno presentare  la  relazione
illustrativa dell'attivita' svolta e la rendicontazione di spesa  del
programma  promozionale  realizzato  al  Ministero   dello   sviluppo
economico   -   Direzione    generale    per    le    politiche    di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Divisione VIII,
viale Boston n.  25  -  00144  Roma,  entro  il  31  marzo  dell'anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la domanda, sulla base
dei modelli approvati con decreto direttoriale  di  cui  all'art.  5.
Nell'esame  del  rendiconto  il  Ministero  valuta   la   conformita'
dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato,  raffronta  le
spese rendicontate rispetto a quelle approvate, i risultati raggiunti
a  fronte  degli  obiettivi  previsti  e   valuta   l'impatto   dello
svolgimento del  Programma  sui  processi  di  internazionalizzazione
delle PMI nel Paese di riferimento.  Il  Ministero,  ove  necessario,
puo' chiedere eventuali elementi di approfondimento; 
  2. Ai fini dell'erogazione del contributo le spese sostenute devono
essere previste  nel  piano  finanziario  presentato  e  approvato  e
attestate da documenti giustificativi. 
  3. E' ammesso per  ciascuna  voce  di  costo  uno  scostamento  tra
l'importo  preventivato  e  quello   effettivamente   sostenuto   non
superiore al 20% sempreche' trovi compensazione in altre voci,  fermo
restando l'importo complessivamente approvato a preventivo. 
  4. Il provvedimento  di  concessione  del  contributo  e'  adottato
sentita  la  rappresentanza  diplomatica  italiana   territorialmente
competente. 
  5. L'amministrazione si  riserva  di  valutare  caso  per  caso  la
possibilita' di negare ovvero ridurre il contributo quando  il  grado
di autofinanziamento che e' un indice della capacita' di azione della
camera, sia inferiore al 50% delle entrate, risultanti  dal  bilancio
consuntivo. Trascorso un biennio dall'entrata in vigore del  presente
decreto,  tale  percentuale  potra'  essere  innalzata  con   decreto
direttoriale. 
  6. L'erogazione  del  contributo  avverra'  in  un'unica  soluzione
tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di  contabilita'
generale dello Stato.