Art. 8 
 
                    Revoche, controlli e sanzioni 
 
  1. L'approvazione del progetto e'  revocata  nel  caso  in  cui  la
stessa approvazione risulti avvenuta sulla base di  dati,  notizie  o
dichiarazioni  risultati   inesatti   o   falsi,   fatte   salve   le
comunicazioni alle Autorita' competenti. Il Ministero si  riserva  di
effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare  la
veridicita' delle dichiarazioni, la regolarita' della  documentazione
presentata, nonche' l'attuazione delle iniziative sovvenzionate. 
  2. Se da controlli  successivi  all'erogazione  del  contributo  si
accerta che la concessione e' avvenuta sulla base di dati, notizie  o
dichiarazioni  risultati   inesatti   o   falsi,   fatte   salve   le
comunicazioni alle Autorita' competenti, si procede alla  revoca  del
contributo.  Quest'ultima  comporta  la  restituzione   delle   somme
erogate, maggiorate di  un  interesse  pari  al  tasso  ufficiale  di
riferimento vigente alla  data  del  provvedimento  di  revoca  e  il
pagamento  di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria   ai   sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998. 
  3.  Ai  fini  del  controllo   documentale   deve   essere   tenuta
disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione
relativa alle attivita' svolte e rendicontate per un periodo di dieci
anni a partire dalla data di erogazione del  contributo.  I  soggetti
beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno  richiesti
dalla direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e
la promozione degli scambi ai fini dell'attivita' di  monitoraggio  e
controllo. 
  4. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente  decreto
e' di competenza del Foro di Roma.