Art. 2 2. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'articolo 1 le indennita' ASpI e mini ASpI sono liquidate, con riferimento all'anno 2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennita' come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2013 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN.salute e MIN.lavoro, registro n. 4, foglio n. 286