Art. 2 
 
  2. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'articolo  1  le
indennita' ASpI e mini ASpI sono liquidate, con riferimento  all'anno
2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione
e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate  per  un  importo
pari al 20 per cento della misura delle indennita' come calcolate  ai
sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22  dell'art.  2  della  legge  28
giugno 2012, n. 92. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 gennaio 2013 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Fornero          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2013 
Ufficio di  controllo  sugli  atti  del  MIUR,  MIBAC,  MIN.salute  e
MIN.lavoro, registro n. 4, foglio n. 286