IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  recante  misure
urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 62,  comma
2, che prevede che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  in
conformita' con le procedure di cui al decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 123, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel  rispetto
della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla
ricerca, sviluppo e innovazione; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  297,  recante
riordino della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure  per  il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per  la  diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2003), e in particolare l'art. 72; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2007), e in particolare  l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica; 
  Visto il  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70  convertito  con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.  106  e  in  particolare
l'art. 9, commi 1 e 2; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n.
196, concernente regolamento di esecuzione del  regolamento  (CE)  n.
1083/2006,  recante  disposizioni  generali  sul  fondo  europeo   di
sviluppo  regionale,  sul  fondo  sociale  europeo  e  sul  fondo  di
coesione, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 2012, n. 98; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n.  593,  recante  modalita'
procedurali  per  la  concessione  delle  agevolazioni  previste  dal
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; 
  Visto il regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione europea del
25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento  (CE)  n.  70/2001
per quanto concerne l'estensione del suo  campo  d'applicazione  agli
aiuti alla ricerca e sviluppo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  europea
del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli  87  e
88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»); 
  Visto il regolamento (CE)  n.  800/2008  della  Commissione  del  6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,  piccole
e medie imprese, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio  2005  la
raccomandazione della Commissione  europea  96/280/CE  del  3  aprile
1996; 
  Viste le comunicazioni della  Commissione  europea  2006/C  323/01,
recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a  favore
di ricerca, sviluppo e innovazione, 1998/C 343/07, recante disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato  destinati  alla  formazione  e  COM
(2007) 799 del 14 dicembre  2007,  recante  appalti  pre-commerciali:
promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e
di elevata qualita' in Europa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  utilizzo  e
gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica  e
tecnologica  (FIRST)  con  riferimento  agli  interventi  diretti  al
sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale nonche'  di  ricerca
industriale,  estese  a  non  preponderanti  processi   di   sviluppo
sperimentale,  e  delle  connesse  attivita'  di  formazione  per  la
valorizzazione del capitale umano. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a)  Ministro  e   Ministero:   il   Ministro   e   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca  di  cui
all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  d) universita': le  universita',  statali  e  non  statali,  e  gli
istituti universitari a ordinamento speciale; 
  e) enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di  ricerca  di  cui
all'art. 6 del contratto collettivo quadro  per  la  definizione  dei
comparti di contrattazione  per  il  quadriennio  2006-2009,  nonche'
l'ASI-Agenzia spaziale italiana, gli istituti di ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  -  IRCCS  e  l'Istituto  italiano  di   studi
germanici; 
  f)  piccole  e  medie  imprese:   le   imprese   ai   sensi   della
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003; 
  g) grandi imprese: le imprese che non rientrano  nella  definizione
di piccole e medie imprese; 
  h) operatore economico: gli operatori economici  definiti  all'art.
3, comma 22, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  i) azioni di innovazione sociale (social innovation):  lo  sviluppo
di idee innovative per risolvere i problemi sociali ed ambientali che
la societa' percepisce come prioritari e che non  sono  adeguatamente
soddisfatti dal mercato o settore pubblico; 
  l)   poli   di   innovazione   (cluster   tecnologici   nazionali):
raggruppamenti di imprese,  universita',  enti  di  ricerca  e  altri
soggetti pubblici o  privati  attivi  in  un  particolare  settore  e
destinati  a  sviluppare  e  diffondere  tecnologie  innovative  e  a
stimolare   l'attivita'   innovativa   incoraggiando    l'interazione
intensiva,  l'uso  in  comune  di  installazioni  e  lo  scambio   di
conoscenze ed esperienze, nonche' contribuendo in  maniera  effettiva
al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla  diffusione
delle informazioni tra i soggetti che costituiscono il cluster; 
  m) decreto-legge n. 83 del 2012: il decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134. 
  3.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano   inoltre   le
definizioni  di  ricerca  fondamentale,  industriale  e  di  sviluppo
sperimentale nonche' di organismi di ricerca previste dal regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.