IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 62, comma 2, che prevede che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in conformita' con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 72; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), e in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e in particolare l'art. 9, commi 1 e 2; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, concernente regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2012, n. 98; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593, recante modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; Visto il regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione europea del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»); Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996; Viste le comunicazioni della Commissione europea 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 1998/C 343/07, recante disciplina comunitaria degli aiuti di Stato destinati alla formazione e COM (2007) 799 del 14 dicembre 2007, recante appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualita' in Europa; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale nonche' di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attivita' di formazione per la valorizzazione del capitale umano. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; d) universita': le universita', statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale; e) enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 6 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonche' l'ASI-Agenzia spaziale italiana, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS e l'Istituto italiano di studi germanici; f) piccole e medie imprese: le imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; g) grandi imprese: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese; h) operatore economico: gli operatori economici definiti all'art. 3, comma 22, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i) azioni di innovazione sociale (social innovation): lo sviluppo di idee innovative per risolvere i problemi sociali ed ambientali che la societa' percepisce come prioritari e che non sono adeguatamente soddisfatti dal mercato o settore pubblico; l) poli di innovazione (cluster tecnologici nazionali): raggruppamenti di imprese, universita', enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati attivi in un particolare settore e destinati a sviluppare e diffondere tecnologie innovative e a stimolare l'attivita' innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonche' contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra i soggetti che costituiscono il cluster; m) decreto-legge n. 83 del 2012: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 3. Ai fini del presente decreto, si applicano inoltre le definizioni di ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale nonche' di organismi di ricerca previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.