Art. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalita' procedurali stabilite dalle disposizioni stesse. 3. Le funzioni e i compiti dei comitati previsti dalle disposizioni abrogate con l'entrata in vigore del presente decreto sono assicurate dai competenti uffici del Ministero, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 6, commi 6 e 7. 4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero istituisce l'elenco di cui all'art. 6, comma 3, definendone i criteri e le modalita' di iscrizione degli esperti nello stesso. Sino all'istituzione del suddetto elenco e' mantenuta l'operativita' dell'elenco attualmente vigente presso il Ministero. 5. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione e' fissata al 31 dicembre 2013 in coerenza con le disposizioni di cui alla richiamata disciplina comunitaria 2006/C 323/01 per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione e all'art. 45 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2013 Il Ministro: Profumo Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 118