Art. 2 
 
 
        Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica 
                        e tecnologica - FIRST 
 
  1. Tutti gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono
realizzati a valere sulle complessive disponibilita' del  FIRST  che,
ai sensi dell'art. 1, comma 872, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. Nel decreto di cui al comma 1 sono in  particolare  definite  le
assegnazioni per gli specifici interventi  di  cui  all'art.  3,  gli
eventuali settori e aree tecnologiche e territoriali  di  intervento,
gli obiettivi e  i  risultati  perseguiti  nonche'  le  modalita'  di
presentazione delle domande e dell'assegnazione dei fondi. 
  3. Le disponibilita' del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai
conferimenti annualmente disposti  dalla  legge  di  stabilita',  dai
rientri dei contributi concessi sotto forma di credito  agevolato  e,
per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse  assegnate
dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica
(CIPE), nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.  Gli  interventi
di cui al comma  1  e  quelli  di  cui  all'art.  63,  comma  4,  del
decreto-legge n. 83 del 2012 gravano, nella misura ivi prevista,  sui
predetti conferimenti annuali. 
  4. La quota di stanziamento annualmente destinata alla  concessione
di contributi nella forma di credito agevolato e' destinata, ai sensi
dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad  alimentare  la
contabilita' speciale del  fondo  di  rotazione  intestata  al  Fondo
agevolazioni alla ricerca (FAR), in concorrenza  alle  altre  entrate
del fondo istituito dall'art. 5 del  decreto  legislativo  27  luglio
1999, n. 297, ivi comprese quelle  derivanti  dai  predetti  rientri.
Sulla  contabilita'  speciale  intestata  al   FIRST   sono   inoltre
direttamente   gestiti   tutti   gli   interventi    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  cofinanziati  dai
fondi comunitari e dal fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie (quota  nazionale)  nell'ambito  del  Programma
operativo nazionale «PON Ricerca» 2007-2013. 
  5. Il Ministero puo' procedere, con onere a  carico  del  FIRST,  a
specifiche attivita' di studio, analisi e monitoraggio; a tale  scopo
il Ministero puo' avvalersi di soggetti individuati  ai  sensi  delle
vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi.