Art. 2 Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST 1. Tutti gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilita' del FIRST che, ai sensi dell'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Nel decreto di cui al comma 1 sono in particolare definite le assegnazioni per gli specifici interventi di cui all'art. 3, gli eventuali settori e aree tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i risultati perseguiti nonche' le modalita' di presentazione delle domande e dell'assegnazione dei fondi. 3. Le disponibilita' del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge di stabilita', dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo. Gli interventi di cui al comma 1 e quelli di cui all'art. 63, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 gravano, nella misura ivi prevista, sui predetti conferimenti annuali. 4. La quota di stanziamento annualmente destinata alla concessione di contributi nella forma di credito agevolato e' destinata, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad alimentare la contabilita' speciale del fondo di rotazione intestata al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), in concorrenza alle altre entrate del fondo istituito dall'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ivi comprese quelle derivanti dai predetti rientri. Sulla contabilita' speciale intestata al FIRST sono inoltre direttamente gestiti tutti gli interventi del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cofinanziati dai fondi comunitari e dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (quota nazionale) nell'ambito del Programma operativo nazionale «PON Ricerca» 2007-2013. 5. Il Ministero puo' procedere, con onere a carico del FIRST, a specifiche attivita' di studio, analisi e monitoraggio; a tale scopo il Ministero puo' avvalersi di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi.