Art. 3 Linee di intervento del FIRST e disposizioni procedurali di carattere generale 1. Le linee di intervento del FIRST si articolano in: a) linea di intervento 1: interventi di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge n. 83 del 2012; b) linea di intervento 2: interventi di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge n. 83 del 2012; c) linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale di cui alla lettera d) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge n. 83 del 2012, prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi; d) linea di intervento 4: interventi di cui alla lettera f) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge n. 83 del 2012. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati secondo modalita' procedurali di tipo valutativo e negoziale, in applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati. In particolare, nell'ambito delle modalita' di tipo negoziale, su proposta o d'intesa con altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici, anche locali, il Ministero puo' individuare specifici interventi di sostegno, da ricomprendersi nel quadro di accordi piu' ampi, anche a livello europeo e internazionale, che prevedano la regolamentazione dei rispettivi ambiti di competenza, e comunque nel rispetto delle modalita' procedurali disciplinate dal presente decreto.