Art. 3 
 
 
Linee di intervento del FIRST e disposizioni procedurali di carattere
                              generale 
 
  1. Le linee di intervento del FIRST si articolano in: 
  a) linea di intervento 1: interventi di cui alle lettere a), b)  ed
e) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  b) linea di intervento 2: interventi di cui  alla  lettera  c)  del
comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  c) linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale di  cui
alla lettera d) del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge n. 83  del
2012,  prioritariamente  proposti  da  giovani  i  cui  requisiti  di
partecipazione sono definiti nei singoli bandi; 
  d) linea di intervento 4: interventi di cui  alla  lettera  f)  del
comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge n. 83 del 2012. 
  2. Gli interventi  di  cui  al  comma  1  sono  realizzati  secondo
modalita' procedurali di tipo valutativo e negoziale, in applicazione
delle  disposizioni  di  cui  ai  successivi   articoli,   attraverso
l'ausilio di strumenti informatizzati.  In  particolare,  nell'ambito
delle modalita' di tipo negoziale, su proposta o d'intesa  con  altre
amministrazioni  dello  Stato  o  enti  pubblici,  anche  locali,  il
Ministero puo'  individuare  specifici  interventi  di  sostegno,  da
ricomprendersi nel quadro di  accordi  piu'  ampi,  anche  a  livello
europeo e  internazionale,  che  prevedano  la  regolamentazione  dei
rispettivi ambiti  di  competenza,  e  comunque  nel  rispetto  delle
modalita' procedurali disciplinate dal presente decreto.