Art. 5 Costi ammissibili 1. Ferma restando l'applicazione delle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto, ove previste per ciascuna delle linee di intervento, sono considerati ammissibili i seguenti costi: a) spese di personale (professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attivita' di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato o lavoratore parasubordinato, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attivita' di formazione attraverso la partecipazione al progetto); b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile; c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute; d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, e costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, calcolate nella misura forfettaria del 60 per cento delle spese di cui alla precedente lettera a); f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attivita' di ricerca, nonche' i costi per missioni all'estero sostenuti nell'ambito di progetti svolti esclusivamente da universita', enti pubblici di ricerca e altri organismi di ricerca. 2. Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla lettera a) del precedente comma 1, sono calcolate tenendo conto del limite massimo dell'impegno temporale relativo all'attivita' di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalle normative vigenti in materia. 3. Il costo relativo all'acquisto dei fabbricati e dei terreni, di cui alla lettera c) del precedente comma 1, non puo' superare il 10 per cento del totale degli altri costi del progetto, fermi restando, nel caso di investimenti, gli altri vincoli posti dal presente decreto. 4. Con esclusivo riferimento ai casi di applicazione delle disposizioni del presente decreto a interventi finanziati con i Fondi strutturali e con le risorse dell'Unione europea, le spese generali, di cui al comma 1, lettera e), sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. A tal fine, le spese generali devono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilita' (generale e analitica) e comunque non eccedente il 50 per cento del costo del personale. Tale percentuale e' determinata in base al rapporto tra le spese generali, riconducibili ad attivita' di ricerca e sviluppo, e il costo del personale, dipendente e non dipendente, destinato alle predette attivita' di ricerca e sviluppo, sulla base dei dati contabili relativi all'esercizio di riferimento durante il quale e' stato svolto il progetto di ricerca. Nel caso in cui i dati contabili non siano immediatamente rilevabili dai bilanci certificati dovra' essere predisposta una nota esplicativa sui criteri di imputazione dei costi, autocertificata dal presidente del collegio sindacale e, per gli enti che non dispongono di tale organo, dal rappresentante legale. 5. Tali spese generali sono riferite a titolo esemplificativo ai seguenti costi necessari per l'attivita' di ricerca e sviluppo: a) personale indiretto (fattorini, magazzinieri, personale amministrativo, ecc); b) funzionalita' ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, ecc); c) funzionalita' operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc); d) assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc); e) funzionalita' organizzativa (attivita' di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilita' generale e industriale; acquisti; ecc); f) spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione; g) costo del personale per l'esecuzione di attivita' non classificabili come ricerca e sviluppo in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione; h) corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc); i) spese generali inerenti a immobili e impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc) - con esclusione della voce investimenti - nonche' alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo. 6. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa di cui al precedente comma 1 sono al netto di I.V.A., nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.