Art. 5 
 
 
                          Costi ammissibili 
 
  1. Ferma  restando  l'applicazione  delle  specifiche  disposizioni
contenute nei successivi articoli del presente decreto, ove  previste
per ciascuna delle linee di intervento, sono considerati  ammissibili
i seguenti costi: 
  a)  spese  di  personale  (professori  universitari,   ricercatori,
tecnologi,   tecnici,   ed   altro   personale   ausiliario   adibito
all'attivita' di ricerca,  che  risulti,  in  rapporto  col  soggetto
beneficiario dei  contributi,  dipendente  a  tempo  indeterminato  o
determinato o lavoratore parasubordinato,  o  titolare  di  borsa  di
dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che  preveda
attivita' di formazione attraverso la partecipazione al progetto); 
  b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il
periodo in cui sono utilizzati per il progetto  di  ricerca.  Se  gli
strumenti e le attrezzature non sono utilizzati  per  tutto  il  loro
ciclo  di  vita  per  il  progetto  di  ricerca,   sono   considerati
ammissibili unicamente i costi di  ammortamento  corrispondenti  alla
durata del progetto di ricerca, calcolati secondo  i  principi  della
buona prassi contabile; 
  c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la  durata
in cui sono  utilizzati  per  il  progetto  di  ricerca.  Per  quanto
riguarda i fabbricati,  sono  considerati  ammissibili  unicamente  i
costi di ammortamento corrispondenti  alla  durata  del  progetto  di
ricerca, calcolati secondo i principi della buona  prassi  contabile.
Per quanto  riguarda  i  terreni,  sono  ammissibili  i  costi  delle
cessioni  a  condizioni  commerciali   o   le   spese   di   capitale
effettivamente sostenute; 
  d) costi della ricerca contrattuale, delle  competenze  tecniche  e
dei brevetti,  e  costi  dei  servizi  di  consulenza  e  di  servizi
equivalenti  utilizzati  esclusivamente  ai  fini  dell'attivita'  di
ricerca acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi  di
mercato,  nell'ambito  di  un'operazione  effettuata   alle   normali
condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; 
  e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto
di ricerca, calcolate nella misura forfettaria del 60 per cento delle
spese di cui alla precedente lettera a); 
  f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali,  forniture
e   prodotti   analoghi,   sostenuti   direttamente    per    effetto
dell'attivita' di ricerca, nonche' i costi  per  missioni  all'estero
sostenuti  nell'ambito   di   progetti   svolti   esclusivamente   da
universita', enti pubblici di ricerca e altri organismi di ricerca. 
  2. Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla  lettera
a) del precedente comma 1, sono calcolate tenendo  conto  del  limite
massimo dell'impegno temporale  relativo  all'attivita'  di  ricerca,
come convenzionalmente stabilito dalle normative vigenti in materia. 
  3. Il costo relativo all'acquisto dei fabbricati e dei terreni,  di
cui alla lettera c) del precedente comma 1, non puo' superare  il  10
per cento del totale degli altri costi del progetto, fermi  restando,
nel caso di  investimenti,  gli  altri  vincoli  posti  dal  presente
decreto. 
  4.  Con  esclusivo  riferimento  ai  casi  di  applicazione   delle
disposizioni del presente decreto a interventi finanziati con i Fondi
strutturali e con le risorse dell'Unione europea, le spese  generali,
di cui al  comma  1,  lettera  e),  sono  considerate  ammissibili  a
condizione  che   siano   basate   sui   costi   effettivi   relativi
all'esecuzione dell'operazione e che  vengano  imputate  con  calcolo
pro-rata  all'operazione,  secondo  un   metodo   equo   e   corretto
debitamente giustificato. A tal fine, le spese generali devono essere
valorizzate in una  percentuale  del  costo  del  personale  che  sia
adeguatamente supportata dalla contabilita' (generale e analitica)  e
comunque non eccedente il 50 per cento del costo del personale.  Tale
percentuale e' determinata in base al rapporto tra le spese generali,
riconducibili ad attivita' di ricerca e  sviluppo,  e  il  costo  del
personale, dipendente  e  non  dipendente,  destinato  alle  predette
attivita' di ricerca  e  sviluppo,  sulla  base  dei  dati  contabili
relativi all'esercizio di  riferimento  durante  il  quale  e'  stato
svolto il progetto di ricerca. Nel caso in cui i dati  contabili  non
siano immediatamente rilevabili dai bilanci certificati dovra' essere
predisposta una nota  esplicativa  sui  criteri  di  imputazione  dei
costi, autocertificata dal presidente del collegio sindacale  e,  per
gli enti che  non  dispongono  di  tale  organo,  dal  rappresentante
legale. 
  5. Tali spese generali sono riferite a  titolo  esemplificativo  ai
seguenti costi necessari per l'attivita' di ricerca e sviluppo: 
  a)  personale   indiretto   (fattorini,   magazzinieri,   personale
amministrativo, ecc); 
  b) funzionalita'  ambientale  (vigilanza,  pulizia,  riscaldamento,
energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, ecc); 
  c) funzionalita'  operativa  (posta,  telefono,  telex,  telegrafo,
cancelleria,   fotoriproduzioni,   abbonamenti,   materiali   minuti,
biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc); 
  d)  assistenza  al   personale   (infermeria,   mensa,   trasporti,
previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc); 
  e) funzionalita' organizzativa (attivita' di presidenza,  direzione
generale e consiglio  di  amministrazione;  contabilita'  generale  e
industriale; acquisti; ecc); 
  f) spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie  del  personale  in
missione; 
  g)  costo  del  personale  per  l'esecuzione   di   attivita'   non
classificabili come ricerca e sviluppo in  senso  stretto  quali,  ad
esempio, incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione; 
  h)  corsi,  congressi,   mostre,   fiere   (costo   del   personale
partecipante,  costi  per  iscrizione  e  partecipazione,   materiale
didattico, ecc); 
  i)  spese  generali  inerenti  a  immobili  e   impianti   generali
(ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni,
ecc)  -  con  esclusione  della  voce  investimenti  -  nonche'  alla
manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle
attrezzature di ricerca e/o sviluppo. 
  6. I costi afferenti le  diverse  tipologie  di  spesa  di  cui  al
precedente comma 1 sono al netto di I.V.A.,  nel  caso  in  cui  tale
imposta  risulti   trasferibile   in   sede   di   presentazione   di
dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di  I.V.A.  nel
caso in cui tale imposta non sia trasferibile.