Art. 6 
 
 
        Modalita' di selezione dei progetti ed elenco esperti 
 
  1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art.  3,  e  in
attuazione delle indicazioni contenute nel  decreto  di  ripartizione
del  FIRST,  il  Ministero  con  propri  avvisi  invita  i   soggetti
ammissibili a presentare  i  progetti  sulle  tematiche  individuate,
specificando i criteri per  la  selezione  degli  stessi,  nonche'  i
relativi limiti temporali e i limiti di  costo.  Per  i  progetti  di
ricerca fondamentale, i criteri di valutazione sono definiti dal CNGR
tenendo  conto,  in  particolare,  dei  principi  della  tecnica   di
valutazione tra pari. 
  2. Non sono in ogni caso ammissibili alla  valutazione  le  domande
per progetti proposte  da  soggetti  che  risultino,  all'atto  della
presentazione della domanda, in situazione di morosita' nei confronti
del Ministero ovvero sottoposti a una  delle  situazioni  di  cui  al
regio decreto, 16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, o di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e
successive modifiche ed integrazioni. 
  3.  Ferme  restando  le  specifiche   disposizioni   di   carattere
procedurale contenute nei successivi articoli, per la  valutazione  e
selezione dei progetti, il Ministero  si  avvale  di  esperti,  anche
internazionali,  nominati  dal  Ministero  e  individuati  dal   CNGR
nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti
gestito dalla Commissione europea. 
  4. L'elenco di cui al comma 3 e' aggiornato annualmente  e  gestito
secondo criteri e modalita' definiti con decreto del Ministero. 
  5. Tra i criteri di cui  al  comma  3,  e'  comunque  previsto  che
ciascuno  degli  esperti  inserito  nell'elenco  non   possa   essere
destinatario, salvo eccezioni adeguatamente motivate, di  piu'  di  5
incarichi per anno solare. 
  6. Gli esperti effettuano la  propria  valutazione  sulla  base  di
criteri concernenti la qualita' della  proposta,  la  qualita'  delle
competenze coinvolte e le relative modalita' organizzative, l'impatto
dei  risultati  attesi  nonche',  per  le   imprese,   l'effetto   di
incentivazione dell'aiuto pubblico cosi' come definito ai  sensi  del
regolamento  (CE)  n.  800/2008,  fatta  salva  l'individuazione   di
ulteriori criteri ovvero l'articolazione in  piu'  dettagliati  sotto
criteri nei singoli avvisi. 
  7. Il Ministero, per gli aspetti  di  natura  economico-finanziaria
per i progetti che prevedono tra i soggetti proponenti le  imprese  e
per la stipula e gestione degli atti contrattuali ove previsti,  deve
avvalersi di soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in
materia di appalti pubblici di servizi oppure di esperti  di  settore
inseriti nell'elenco di cui al comma 3. 
  8. Sui progetti valutati positivamente, i soggetti di cui al  comma
6 effettuano la propria valutazione economico-finanziaria sulla  base
di elementi concernenti la solidita' e l'affidabilita'  dei  soggetti
proponenti, in ordine alla  capacita'  di  sviluppare  economicamente
l'investimento proposto e di restituire l'agevolazione, ove  concessa
nella forma del credito agevolato. 
  9. Nella  procedure  in  cui  la  concessione  degli  incentivi  e'
subordinata al positivo esito  di  sopralluoghi  presso  il  soggetto
richiedente,  detto  adempimento  puo'  avvenire  anche  nella   fase
successiva  all'ammissione  alle  agevolazioni,  ed  ai  fini   della
procedura  valutativa,  l'amministrazione  si   avvale   delle   sole
risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni  siano  coperte
da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive
assume natura di condizione  risolutiva  del  rapporto  e  di  revoca
dell'agevolazione,  con  contestuale   recupero   del   finanziamento
concesso. 
  10. Ai sensi dell'art. 62, comma 7, del  decreto-legge  n.  83/2012
(convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012),  in  caso  di
esito negativo della valutazione di cui  al  precedente  comma  8  il
Ministero ammette il progetto alle agevolazioni previste in  presenza
di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa rilasciata, secondo lo
schema approvato  dal  Ministero  con  specifico  provvedimento,  dal
soggetto interessato o, in forma  di  avvalimento,  da  un  eventuale
altro dei soggetti proponenti. 
  11. Negli avvisi di cui al comma 1 sono definiti i termini  per  la
conclusione delle attivita' di valutazione finalizzate alla selezione
delle  proposte  progettuali  e  all'erogazione  delle   agevolazioni
spettanti. 
  12. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta e
comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle  forme  previste
dalla legge. 
  13. Secondo le ulteriori disposizioni del presente decreto  nonche'
sulla base di quanto indicato nei  relativi  decreti  di  concessione
delle agevolazioni e nei conseguenti contratti e  atti  disciplinari,
sono regolate le modalita' per  l'effettuazione  delle  attivita'  di
verifica in  itinere,  ove  previste,  ed  ex  post  delle  attivita'
progettuali  approvate,  la   gestione   delle   eventuali   varianti
soggettive  e  progettuali,  anche  con  riferimento  ai  conseguenti
provvedimenti ministeriali in  ordine  alla  interruzione,  revoca  o
vigenza dell'intervento agevolativo. In particolare, le  proposte  di
variazioni soggettive e/o delle attivita' progettuali che incidano in
modo  sostanziale  sul  corretto  avanzamento  delle  attivita'  sono
sottoposte all'approvazione del Ministero che, a tal fine, acquisisce
i pareri dei soggetti di cui ai precedenti commi 6 e,  eventualmente,
7 del presente articolo.