Art. 6 Modalita' di selezione dei progetti ed elenco esperti 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, e in attuazione delle indicazioni contenute nel decreto di ripartizione del FIRST, il Ministero con propri avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonche' i relativi limiti temporali e i limiti di costo. Per i progetti di ricerca fondamentale, i criteri di valutazione sono definiti dal CNGR tenendo conto, in particolare, dei principi della tecnica di valutazione tra pari. 2. Non sono in ogni caso ammissibili alla valutazione le domande per progetti proposte da soggetti che risultino, all'atto della presentazione della domanda, in situazione di morosita' nei confronti del Ministero ovvero sottoposti a una delle situazioni di cui al regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, o di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Ferme restando le specifiche disposizioni di carattere procedurale contenute nei successivi articoli, per la valutazione e selezione dei progetti, il Ministero si avvale di esperti, anche internazionali, nominati dal Ministero e individuati dal CNGR nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea. 4. L'elenco di cui al comma 3 e' aggiornato annualmente e gestito secondo criteri e modalita' definiti con decreto del Ministero. 5. Tra i criteri di cui al comma 3, e' comunque previsto che ciascuno degli esperti inserito nell'elenco non possa essere destinatario, salvo eccezioni adeguatamente motivate, di piu' di 5 incarichi per anno solare. 6. Gli esperti effettuano la propria valutazione sulla base di criteri concernenti la qualita' della proposta, la qualita' delle competenze coinvolte e le relative modalita' organizzative, l'impatto dei risultati attesi nonche', per le imprese, l'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico cosi' come definito ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, fatta salva l'individuazione di ulteriori criteri ovvero l'articolazione in piu' dettagliati sotto criteri nei singoli avvisi. 7. Il Ministero, per gli aspetti di natura economico-finanziaria per i progetti che prevedono tra i soggetti proponenti le imprese e per la stipula e gestione degli atti contrattuali ove previsti, deve avvalersi di soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi oppure di esperti di settore inseriti nell'elenco di cui al comma 3. 8. Sui progetti valutati positivamente, i soggetti di cui al comma 6 effettuano la propria valutazione economico-finanziaria sulla base di elementi concernenti la solidita' e l'affidabilita' dei soggetti proponenti, in ordine alla capacita' di sviluppare economicamente l'investimento proposto e di restituire l'agevolazione, ove concessa nella forma del credito agevolato. 9. Nella procedure in cui la concessione degli incentivi e' subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento puo' avvenire anche nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa, l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con contestuale recupero del finanziamento concesso. 10. Ai sensi dell'art. 62, comma 7, del decreto-legge n. 83/2012 (convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012), in caso di esito negativo della valutazione di cui al precedente comma 8 il Ministero ammette il progetto alle agevolazioni previste in presenza di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa rilasciata, secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento, dal soggetto interessato o, in forma di avvalimento, da un eventuale altro dei soggetti proponenti. 11. Negli avvisi di cui al comma 1 sono definiti i termini per la conclusione delle attivita' di valutazione finalizzate alla selezione delle proposte progettuali e all'erogazione delle agevolazioni spettanti. 12. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme previste dalla legge. 13. Secondo le ulteriori disposizioni del presente decreto nonche' sulla base di quanto indicato nei relativi decreti di concessione delle agevolazioni e nei conseguenti contratti e atti disciplinari, sono regolate le modalita' per l'effettuazione delle attivita' di verifica in itinere, ove previste, ed ex post delle attivita' progettuali approvate, la gestione delle eventuali varianti soggettive e progettuali, anche con riferimento ai conseguenti provvedimenti ministeriali in ordine alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento agevolativo. In particolare, le proposte di variazioni soggettive e/o delle attivita' progettuali che incidano in modo sostanziale sul corretto avanzamento delle attivita' sono sottoposte all'approvazione del Ministero che, a tal fine, acquisisce i pareri dei soggetti di cui ai precedenti commi 6 e, eventualmente, 7 del presente articolo.