Art. 7 
 
 
              Forme, misure e modalita' di assegnazione 
                         delle agevolazioni 
 
  1. Le misure degli interventi di sostegno sono fissate nei  singoli
avvisi, secondo percentuali di intervento compatibili con i limiti al
riguardo previsti dalla disciplina comunitaria in tema  di  aiuti  di
Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, e secondo  le  forme  del
contribuito  alla  spesa,  del  credito  agevolato,  del  credito  di
imposta, anche eventualmente coordinate tra loro. 
  2. L'eventuale  agevolazione  nella  forma  del  credito  agevolato
avviene al tasso di interesse determinato con apposito  provvedimento
ministeriale pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale.  La  durata  del
finanziamento e' stabilita in un periodo compreso tra  i  dieci  e  i
quindici  anni,  comprensivo  di  un  periodo  di  preammortamento  e
utilizzo fino a un massimo di 5 anni.