Art. 7 Forme, misure e modalita' di assegnazione delle agevolazioni 1. Le misure degli interventi di sostegno sono fissate nei singoli avvisi, secondo percentuali di intervento compatibili con i limiti al riguardo previsti dalla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, e secondo le forme del contribuito alla spesa, del credito agevolato, del credito di imposta, anche eventualmente coordinate tra loro. 2. L'eventuale agevolazione nella forma del credito agevolato avviene al tasso di interesse determinato con apposito provvedimento ministeriale pubblicato nella Gazzetta ufficiale. La durata del finanziamento e' stabilita in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.