Art. 8 Appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo 1. Per iniziative di ricerca e sviluppo, rispondenti alla finalita' strategica di fronteggiare le grandi sfide attuali riferite a settori «chiave» per il Paese e aventi rilevanti impatti socio-economici, a carico dello Stato, il Ministero procede all'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo a prezzi di mercato, mediante appalti pubblici pre-commerciali ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' in coerenza con gli orientamenti della comunicazione della Commissione COM (2007) 799 del 14 dicembre 2007. 2. L'ambito di applicazione degli appalti pre-commerciali e' limitato ai servizi di ricerca e sviluppo, consistenti nelle attivita' che vanno dalla ricerca, all'elaborazione di soluzioni, alla messa a punto e sperimentazione di prototipi, allo sviluppo iniziale di quantita' limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentali, fino alla sperimentazione in campo. 3. Le procedure di aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sono sottoposte ai principi generali indicati negli articoli 2, commi 2, 3 e 4, e 27 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006. 4. Gli appalti pre-commerciali attivati escludono qualsiasi provvedimento concessorio di finanziamento e di aiuto di Stato. 5. Il Ministero non avoca a se' lo sfruttamento esclusivo, a fini propri, dei risultati e dei benefici di ricerca e sviluppo derivanti dall'appaltopre-commerciale avviato. I diritti di proprieta' intellettuale spettano interamente agli operatori economici partecipanti alla gara di appalto pre-commerciale, affinche' possano sfruttarli commercialmente, vendendo la soluzione ad acquirenti terzi. Le singole procedure di appalto possono prevedere forme di condivisione, tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori, della proprieta' intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca. 6. Tra i soggetti appaltatori sono ammessi le imprese, in forma singola o associata, nonche' le universita', gli enti pubblici di ricerca e gli altri organismi di ricerca. Al fine di assicurare che le invenzioni industriali o comunque i brevetti scaturiti dall'attivita' di ricerca espletata nell'ambito dell'appalto pre-commerciale non rimangano inutilizzati, i bandi attivati prevedono, tra i requisiti di ammissione, che il soggetto che intenda concorrere sia dotato di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei diritti di proprieta' intellettuale e alla loro gestione. 7. Il Ministero puo' stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con altre pubbliche amministrazioni, aventi a oggetto la condivisione della gestione di procedure di appalti pre-commerciali destinati a soddisfare specifici fabbisogni di innovazione, manifestati da tali pubbliche amministrazioni. Negli accordi e' determinato l'onere finanziario a carico di ciascuna delle parti titolari della procedura. Il responsabile del procedimento e' nominato in ogni caso dal Ministero.