Art. 9 
 
 
                              Garanzie 
 
  1. I crediti nascenti  dall'assegnazione  delle  agevolazioni  sono
assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo  di
prelazione derivante da qualsiasi causa, a eccezione  del  privilegio
per spese di giustizia e di quelli previsti  dall'art.  2751-bis  del
codice  civile,  fatti  salvi  i  precedenti  diritti  di  prelazione
spettanti a terzi. 
  2. Nei casi di concessione  di  anticipazioni,  secondo  le  misure
stabilite nei singoli avvisi, le stesse dovranno essere garantite  da
fideiussione bancaria o polizza assicurativa. A tal fine, il soggetto
richiedente utilizza lo  schema  di  garanzia  allegato  ai  medesimi
avvisi.