Art. 9 Garanzie 1. I crediti nascenti dall'assegnazione delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. 2. Nei casi di concessione di anticipazioni, secondo le misure stabilite nei singoli avvisi, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. A tal fine, il soggetto richiedente utilizza lo schema di garanzia allegato ai medesimi avvisi.