Art. 2
Adeguamento dei sistemi contabili
1.A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 1, adeguano i propri sistemi di gestione della
contabilita' affinche' questi acquisiscano le informazioni contenute
nei documenti relativi agli investimenti fissi lordi in modo tale da
consentire l'individuazione del momento in cui il bene entra nella
disponibilita' dell'amministrazione o, per i contratti pluriennali,
l'avanzamento dei lavori avvenuto in ciascun esercizio.
2.Tra i documenti di cui al comma 1 si annoverano le fatture
rilasciate dai soggetti fornitori dei beni capitali e, per gli
interventi che prevedano tale modalita' di rendicontazione, gli stati
di avanzamento dei lavori di cui all'art. 194 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207.
3.Di tali documenti, relativi a cespiti univocamente individuati
dal codice unico di progetto di cui all'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, ed eventualmente da appositi codici gestionali
interni alla singola amministrazione, i sistemi di gestione della
contabilita' devono almeno acquisire le informazioni sulla data di
emissione e sull'importo al lordo e al netto dell'IVA, attribuendo un
indice numerico progressivo a ciascun documento relativo ad un dato
cespite.