Art. 2 
 
 
                  Adeguamento dei sistemi contabili 
 
  1.A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche  di  cui
all'art. 1, comma 1, adeguano i  propri  sistemi  di  gestione  della
contabilita' affinche' questi acquisiscano le informazioni  contenute
nei documenti relativi agli investimenti fissi lordi in modo tale  da
consentire l'individuazione del momento in cui il  bene  entra  nella
disponibilita' dell'amministrazione o, per i  contratti  pluriennali,
l'avanzamento dei lavori avvenuto in ciascun esercizio. 
  2.Tra i documenti di cui  al  comma  1  si  annoverano  le  fatture
rilasciate dai soggetti  fornitori  dei  beni  capitali  e,  per  gli
interventi che prevedano tale modalita' di rendicontazione, gli stati
di avanzamento dei  lavori  di  cui  all'art.  194  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207. 
  3.Di tali documenti, relativi a  cespiti  univocamente  individuati
dal codice unico di progetto  di  cui  all'art.  11  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3, ed eventualmente da  appositi  codici  gestionali
interni alla singola amministrazione, i  sistemi  di  gestione  della
contabilita' devono almeno acquisire le informazioni  sulla  data  di
emissione e sull'importo al lordo e al netto dell'IVA, attribuendo un
indice numerico progressivo a ciascun documento relativo ad  un  dato
cespite.