Art. 2 Adeguamento dei sistemi contabili 1.A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, adeguano i propri sistemi di gestione della contabilita' affinche' questi acquisiscano le informazioni contenute nei documenti relativi agli investimenti fissi lordi in modo tale da consentire l'individuazione del momento in cui il bene entra nella disponibilita' dell'amministrazione o, per i contratti pluriennali, l'avanzamento dei lavori avvenuto in ciascun esercizio. 2.Tra i documenti di cui al comma 1 si annoverano le fatture rilasciate dai soggetti fornitori dei beni capitali e, per gli interventi che prevedano tale modalita' di rendicontazione, gli stati di avanzamento dei lavori di cui all'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207. 3.Di tali documenti, relativi a cespiti univocamente individuati dal codice unico di progetto di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed eventualmente da appositi codici gestionali interni alla singola amministrazione, i sistemi di gestione della contabilita' devono almeno acquisire le informazioni sulla data di emissione e sull'importo al lordo e al netto dell'IVA, attribuendo un indice numerico progressivo a ciascun documento relativo ad un dato cespite.