Art. 3
Monitoraggio degli investimenti fissi lordi
1.Le informazioni acquisite dai sistemi secondo le modalita' di cui
all'art. 2, confluiscono nel sistema gestionale informatizzato di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, al fine
di alimentare la banca dati delle amministrazioni pubbliche,
istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2.Il dettaglio delle informazioni di cui al comma 1 e' definito con
il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui art. 5
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con il medesimo
decreto sono definite la tempistica e la modalita' di trasmissione
delle predette informazioni alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche.