Art. 3 
 
 
             Monitoraggio degli investimenti fissi lordi 
 
  1.Le informazioni acquisite dai sistemi secondo le modalita' di cui
all'art. 2, confluiscono nel sistema gestionale informatizzato di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, al  fine
di  alimentare  la  banca  dati  delle   amministrazioni   pubbliche,
istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  2.Il dettaglio delle informazioni di cui al comma 1 e' definito con
il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui art.  5
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229.  Con  il  medesimo
decreto sono definite la tempistica e la  modalita'  di  trasmissione
delle predette informazioni alla  banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche.