Art. 4 
 
 
          Contabilizzazione degli investimenti fissi lordi 
 
  1.Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  dei   principi   contabili
applicati previsti dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dal decreto  legislativo
27 gennaio 2012, n. 18, in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche,
le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  registrano  gli
investimenti fissi lordi nelle proprie scritture contabili secondo  i
vigenti principi contabili, ad eccezione  delle  amministrazioni  che
partecipano alla sperimentazione prevista dall'art.  36  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente l'armonizzazione  dei
sistemi contabili e di bilancio degli enti territoriali  e  dei  loro
enti ed organismi strumentali, che registrano gli investimenti  sulla
base di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri  28  dicembre   2011,   concernente   le   modalita'   della
sperimentazione.