Art. 4
Contabilizzazione degli investimenti fissi lordi
1.Nelle more dell'entrata in vigore dei principi contabili
applicati previsti dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dal decreto legislativo
27 gennaio 2012, n. 18, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche,
le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, registrano gli
investimenti fissi lordi nelle proprie scritture contabili secondo i
vigenti principi contabili, ad eccezione delle amministrazioni che
partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente l'armonizzazione dei
sistemi contabili e di bilancio degli enti territoriali e dei loro
enti ed organismi strumentali, che registrano gli investimenti sulla
base di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 dicembre 2011, concernente le modalita' della
sperimentazione.