Art. 3 
 
  1. Ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre
2012, n.  228,  nell'esame  delle  istanze  presentate  dai  soggetti
interessati di cui al precedente articolo 2, l'Inps tiene  conto  dei
seguenti criteri di precedenza: 
    a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga:
data di cessazione del rapporto di lavoro; 
    b) per i  lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria
della contribuzione:  data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro
precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; 
    c) per i lavoratori di cui alla lettera c)  dell'articolo  2  del
presente decreto: data di cessazione del rapporto di lavoro. 
  2. I lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente
decreto  conseguono  il  beneficio  a  condizione  che  la  data   di
cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e
oggettivi,  quali  le  comunicazioni  obbligatorie   alle   Direzioni
Territoriali del lavoro,  ovvero  agli  altri  soggetti  equipollenti
individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.  La
documentazione da produrre per comprovare quanto precede e'  indicata
al successivo articolo 5. 
  3. In  attuazione  dell'articolo  1,  comma  232,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, l'INPS provvede al monitoraggio delle  domande
di pensionamento dei lavoratori di cui all'articolo  2  del  presente
decreto  prevedendo  che,  nel  caso  di  raggiungimento  del  limite
numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal  comma  234  del
citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012,  non  siano  prese  in
considerazione ulteriori domande.