Art. 4 1. I soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del presente decreto, che intendono usufruire del beneficio presentano istanza, corredata dell'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilita', alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, indicando altresi' la data di cessazione del rapporto di lavoro. 2. Qualora il soggetto interessato non sia in grado di produrre l'accordo a seguito del quale e' stato posto in mobilita', la DTL provvedera' ad acquisire lo stesso presso il datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento o presso la competente Pubblica Amministrazione. 3. Allo scopo di attribuire una data certa all'accordo di messa in mobilita', la Direzione territoriale competente si avvale, tra gli altri, dei documenti relativi alla procedura di mobilita', ivi inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' il versamento di cui al comma 3 del medesimo articolo. 4. Entro 45 giorni dall'acquisizione dell'istanza del soggetto interessato, completa di tutta la documentazione richiesta, la DTL trasmette l'istanza all'INPS.