Art. 4 
 
  1. I soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2  del  presente
decreto, che intendono usufruire del  beneficio  presentano  istanza,
corredata dell'accordo a  seguito  del  quale  sono  stati  posti  in
mobilita', alla Direzione territoriale del  lavoro  (DTL)  competente
per territorio, entro 120 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, indicando altresi' la data
di cessazione del rapporto di lavoro. 
  2. Qualora il soggetto interessato non sia  in  grado  di  produrre
l'accordo a seguito del quale e' stato posto  in  mobilita',  la  DTL
provvedera' ad acquisire lo stesso presso il datore di lavoro che  ha
proceduto  al  licenziamento  o   presso   la   competente   Pubblica
Amministrazione. 
  3. Allo scopo di attribuire una data certa all'accordo di messa  in
mobilita', la Direzione territoriale competente si  avvale,  tra  gli
altri, dei  documenti  relativi  alla  procedura  di  mobilita',  ivi
inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della  legge
23 luglio 1991, n. 223, nonche' il versamento di cui al comma  3  del
medesimo articolo. 
  4. Entro 45  giorni  dall'acquisizione  dell'istanza  del  soggetto
interessato, completa di tutta la documentazione  richiesta,  la  DTL
trasmette l'istanza all'INPS.