Art. 6 
 
  1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui agli articoli che
precedono le Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6  del  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di  cui  all'articolo  4,
comma 3 del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle finanze,  sottoscritto  in
data 8 ottobre 2012. 
  2. La partecipazione alle Commissioni di cui al  comma  1  non  da'
luogo alla  corresponsione  di  compensi,  emolumenti,  indennita'  o
rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime  Commissioni  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.