Art. 6 1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui agli articoli che precedono le Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012. 2. La partecipazione alle Commissioni di cui al comma 1 non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.