IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  "Visti
Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   Tecnico-scientifica   dell'
Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del  decreto
legge  21  ottobre  1996,  n.  536,  relativa  alle  misure  per   il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  300
del 23/12/ 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione Unica  del  Farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
04/10/00,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei   medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto  legge  21  ottobre  1996  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Visto l'art 3, commi 2, 4 e 5 del decreto-legge 17  febbraio  1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile  1998,  n,
94, pubblicato nella  G.U.  n.  39  del  17  febbraio  1998,  recante
disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in  campo
oncologico e altre misure in materia sanitaria; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla G.U. n. 142 del 21  giugno  2006,  recante
attuazione della direttiva  2001/83/CR  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla G.U. n. 184 del  9  agosto  2003,  recante
attuazione della direttiva 2001/20/CR relativa all'applicazione della
buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni  cliniche
di medicinali per uso clinico; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), in particolare l'art. 1, comma  796,  lettera  z);
Vista la nota del Ministro della salute  n.  DGFDM/SDG/P/5106/I.4.c.b
del 12 febbraio 2007, finalizzata a  continuare  ad  assicurare  agli
assistiti  trattamenti  indispensabili  e   appropriati   alle   loro
specifiche  condizioni  patologiche,  attraverso   la   revisione   e
l'aggiornamento dell'elenco dei  farmaci  predisposto  in  attuazione
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996; 
  Ritenuto di integrare ed aggiornare l'elenco dei farmaci  erogabili
a totale carico del  Servizio  sanitario  nazionale,  predisposto  in
attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21  ottobre  1996,
n. 536, sopra  citato,  nella  specifica  sezione  suddivisa  in  sei
distinti allegati, concernenti i farmaci con uso  consolidato,  sulla
base dei dati della  letteratura  scientifica,  nel  trattamento  dei
tumori solidi nell'adulto, nel trattamento dei tumori pediatrici, nel
trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche, nel trattamento
di patologie neurologiche, nel trattamento correlato ai  trapianti  e
infine i radiofarmaci, per indicazioni  anche  differenti  da  quelle
previste  dal  provvedimento  di  autorizzazione  all'immissione   in
commercio; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008), in particolare l'art. 2, commi 348 e 349; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
Tecnico-scientifica (CTS)  dell'AIFA  nella  riunione  del  15  e  16
novembre 2012 - Stralcio Verbale n. 5; 
  Tenuto conto  degli  approfondimenti  effettuati  nel  corso  della
riunione del Gruppo tecnico delle Regioni sul tema dell'off-label  in
data 3 aprile 2007; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'elenco dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 648/96, citato in premessa,
e gia' aggiornato come da determinazione 29 maggio  2007,  pubblicata
nel Supplemento ordinario (S.O.) alla G.U. n. 129 del 6 giugno  2007,
da determinazione 16 ottobre 2007, pubblicata nel S. O. alla G.U.  n.
254  del  31  ottobre  2007,  da  determinazione  9  dicembre   2008,
pubblicata nel S. O.  alla  G.U.  n.  1  del  2  gennaio  2009  e  da
determinazione 18 maggio 2011, pubblicata nella G.U. n.  118  del  23
maggio  2011,  e'  ulteriormente  integrato  e  aggiornato   mediante
l'aggiunta,  nella  specifica  sezione  contenente  i  sei   distinti
allegati, di una nuova lista (allegato 7), che ne  costituisce  parte
integrante, relativa ai farmaci con uso consolidato  nel  trattamento
di patologie infettive per indicazioni  anche  differenti  da  quelle
previste  dal  provvedimento  di  autorizzazione  all'immissione   in
commercio.