Art. 8 
 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
pubbliche   coinvolte   provvedono   all'attuazione   del    presente
provvedimento  con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 
    Roma, 8 marzo 2013 
 
                                                 Il Presidente: Monti 

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 104