Art. 8 Clausola di invarianza 1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 8 marzo 2013 Il Presidente: Monti Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 104