Art. 4 Organico Dsga - Situazione di fatto 4.1. Ai sensi dell'art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore ai limiti indicati all'art. 2.1., il posto di direttore dei servizi generali e amministrativi non e' assegnabile in via esclusiva. Il posto e' attivato in comune con altra istituzione scolastica, individuata anche tra quelle di cui al presente comma. 4.2. Al solo fine della istituzione dei posti del profilo professionale di Dsga, l'unione tra scuole con numero di alunni inferiore ai limiti di cui all'art. 2.1. e' definito "abbinamento tra istituzioni scolastiche sottodimensionate". 4.3. Il posto conseguente ad abbinamento di cui al comma 2 deve essere istituito esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto. L'abbinamento e' realizzato tra non piu' di due scuole sottodimensionate. 4.4. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 3, la singola istituzione scolastica sottodimensionata puo' essere affidata, a titolo di incarico aggiuntivo, a Dsga di ruolo gia' titolare in scuola normodimensionata. L'incarico di cui al presente comma non implica alcun incremento di organico, ne' in sede di determinazione dell'organico di diritto ne' nella fase di cui al presente articolo. 4.5. Con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sono determinati i contingenti provinciali dei posti di Dsga istituiti per gli abbinamenti tra scuole sottodimensionate. Con il medesimo provvedimento sono, altresi', individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate per le quali conferire gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 4. 4.6. A mezzo di contrattazione decentrata regionale sono definiti i criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare nonche' quelle da assegnare a Dsga di istituzione scolastica normodimensionata. I criteri sono definiti con riguardo alla viciniorieta' tra sedi, alla tipologia ed alle peculiarita' delle istituzioni scolastiche, nonche' al numero degli alunni, dei plessi e delle succursali delle istituzioni stesse. 4.7. Tenuto conto dei processi evolutivi connessi al dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonche' del livello di incidenza sulla dotazione organica, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, i contingenti di cui al comma 5, ancorche' incidenti su posti da attivare nella situazione di fatto, costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di Dsga. 4.8. Il contingente di cui al presente comma e' disgiunto dall'insieme degli eventuali, ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per tutti gli altri profili professionali e mantiene, pertanto, propria specificita' ed integrita'. 4.9. A fronte di eventuali fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte negli anni scolastici successivi dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, il posto istituito in situazione di fatto e' nuovamente incardinato nell'organico di diritto a decorrere dall'anno scolastico di efficacia del dimensionamento. 4.10. Ad invarianza di normativa, la ricolmatura dei posti dell'organico di diritto del profilo di Dsga, di cui al comma 9, e' disposta ad integrazione della dotazione preesistente del medesimo profilo professionale e, quindi, senza alcuno scomputo o compensazione a detrimento dell'organico degli altri profili professionali. 4.11. L'opzione, di competenza del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, tra abbinamento ed incarico aggiuntivo a Dsga di scuola normodimensionata, deve essere ispirata alla esigenza del non concretizzare indebito aggravio di spesa rispetto alla necessita' di garantire le condizioni di efficienza e di qualita' dell'attivita' amministrativa, finanziaria e gestionale dell'istituzione scolastica.