Art. 4 
 
                 Organico Dsga - Situazione di fatto 
 
  4.1. Ai sensi dell'art. 4, comma 70, della legge 12 novembre  2011,
n. 183, nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni  inferiore
ai limiti indicati all'art. 2.1., il posto di direttore  dei  servizi
generali e amministrativi non e' assegnabile  in  via  esclusiva.  Il
posto  e'  attivato  in  comune  con  altra  istituzione  scolastica,
individuata anche tra quelle di cui al presente comma. 
  4.2.  Al  solo  fine  della  istituzione  dei  posti  del   profilo
professionale di Dsga, l'unione  tra  scuole  con  numero  di  alunni
inferiore ai limiti di cui all'art. 2.1. e' definito "abbinamento tra
istituzioni scolastiche sottodimensionate". 
  4.3. Il posto conseguente ad abbinamento di cui  al  comma  2  deve
essere   istituito   esclusivamente   nella   fase   di   adeguamento
dell'organico di diritto alla situazione di fatto.  L'abbinamento  e'
realizzato tra non piu' di due scuole sottodimensionate. 
  4.4. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 3, la singola
istituzione scolastica  sottodimensionata  puo'  essere  affidata,  a
titolo di incarico aggiuntivo, a  Dsga  di  ruolo  gia'  titolare  in
scuola normodimensionata. L'incarico di cui  al  presente  comma  non
implica alcun incremento di organico, ne' in sede  di  determinazione
dell'organico di diritto ne' nella fase di cui al presente articolo. 
  4.5. Con decreto del  direttore  generale  dell'Ufficio  scolastico
regionale, sono determinati i contingenti provinciali  dei  posti  di
Dsga istituiti per gli abbinamenti tra scuole sottodimensionate.  Con
il medesimo provvedimento sono, altresi', individuate le  istituzioni
scolastiche sottodimensionate per le quali  conferire  gli  incarichi
aggiuntivi di cui al comma 4. 
  4.6. A mezzo di contrattazione decentrata regionale sono definiti i
criteri  per  la  individuazione  delle  istituzioni  scolastiche  da
abbinare nonche' quelle da assegnare a Dsga di istituzione scolastica
normodimensionata.  I  criteri  sono  definiti  con   riguardo   alla
viciniorieta' tra sedi, alla tipologia  ed  alle  peculiarita'  delle
istituzioni scolastiche, nonche' al numero degli alunni, dei plessi e
delle succursali delle istituzioni stesse. 
  4.7.   Tenuto   conto   dei   processi   evolutivi   connessi    al
dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonche' del livello  di
incidenza sulla dotazione organica, per effetto delle disposizioni di
cui al comma 1, i contingenti di cui al comma 5, ancorche'  incidenti
su  posti  da  attivare  nella  situazione  di  fatto,  costituiscono
specifico contingente provinciale del profilo professionale di Dsga. 
  4.8.  Il  contingente  di  cui  al  presente  comma  e'   disgiunto
dall'insieme degli eventuali, ulteriori posti istituiti in situazione
di fatto per  tutti  gli  altri  profili  professionali  e  mantiene,
pertanto, propria specificita' ed integrita'. 
  4.9. A fronte di  eventuali  fusioni  tra  sedi  sottodimensionate,
disposte  negli  anni  scolastici  successivi  dai  pertinenti  piani
regionali di dimensionamento, il posto  istituito  in  situazione  di
fatto e' nuovamente incardinato nell'organico di diritto a  decorrere
dall'anno scolastico di efficacia del dimensionamento. 
  4.10.  Ad  invarianza  di  normativa,  la  ricolmatura  dei   posti
dell'organico di diritto del profilo di Dsga, di cui al comma  9,  e'
disposta ad integrazione della dotazione  preesistente  del  medesimo
profilo  professionale   e,   quindi,   senza   alcuno   scomputo   o
compensazione  a  detrimento  dell'organico   degli   altri   profili
professionali. 
  4.11. L'opzione, di competenza del direttore generale  dell'Ufficio
scolastico regionale, tra abbinamento ed incarico aggiuntivo  a  Dsga
di scuola normodimensionata, deve essere ispirata alla  esigenza  del
non concretizzare indebito aggravio di spesa rispetto alla necessita'
di garantire le condizioni di efficienza e di qualita' dell'attivita'
amministrativa, finanziaria e gestionale dell'istituzione scolastica.