Art. 2
Individuazione delle sezioni autonome
1. Il Fondo si articola in due sezioni autonome denominate «Sezione
1» e «Sezione 2».
2. Alla Sezione 1 corrisponde l'area territoriale composta dalle
seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria,
Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta.
3. Alla Sezione 2 corrisponde l'area territoriale composta dalle
seguenti regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria,
Veneto.