Art. 3
Ulteriori criteri per la gestione del Fondo
1. Le risorse del Fondo disponibili al 31 dicembre 2012 sono
attribuite alla Sezione 1 e alla Sezione 2 sulla base del criterio di
imputazione di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.
Le somme succesivamente versate a titolo di contributo obbligatorio a
norma dell'articolo 17 del decreto legislativo sono imputate alla
sezione autonoma nel cui ambito territoriale e' ubicato l'immobile
per cui e' rilasciata la fideiussione.
2. Quando il Gestore non dispone delle informazioni necessarie per
l'applicazione del criterio d'imputazione di cui al comma 1, le
relative risorse sono in ogni caso attribuite a ciascuna sezione
autonoma in parti uguali.
3. Le risorse che risultano disponibili al 31 dicembre 2012,
attribuite a ciascuna sezione autonoma a norma dei commi 1, primo
periodo, e 2, sono erogate dal Gestore agli aventi diritto che hanno
ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo entro il centoventesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Quando l'ammontare delle risorse disponibili e' inferiore a
quello delle indennita' riconosciute dal Gestore agli aventi diritto,
l'erogazione ha luogo in proporzione dell'ammontare di ciascuno dei
crediti accertati.
4. Le ulteriori quote di indennizzo sono erogate quando l'ammontare
delle risorse reperite oltre la data di cui al comma 3 consentono il
pagamento agli aventi diritto che hanno ottenuto il riconoscimento
dell'indennizzo in una percentuale non inferiore alla meta' di quella
posta a base dell'erogazione di cui al comma 3, secondo periodo. Il
pagamento e' effettuato entro il centoventesimo giorno successivo al
verificarsi della condizione di cui al periodo precedente.
5. Entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza del periodo
di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo, il Gestore
provvede in ogni caso all'erogazione finale delle risorse
disponibili.
6. Se il Gestore non dispone dei dati che consentono il pagamento
degli indennizzi a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro
della giustizia 2 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 febbraio 2006, n. 34, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 6,
del decreto legislativo, provvede alle erogazioni di cui al presente
articolo entro trenta giorni dall'acquisizione dei predetti dati.