IL PRESIDENTE 
 
Premesso: 
 
  1. Che, in data 14 marzo 2012, l'Assorimorchiatori trasmetteva alla
commissione una nota alla quale allegava l'«accordo  sulle  procedure
di proclamazione, raffreddamento e effettuazione degli  scioperi  nel
settore del rimorchio portuale», sottoscritto, in  data  22  febbraio
2012, da  Assorimorchiatori,  Federimorchiatori  e  dalle  segreterie
nazionali  delle  organizzazioni  sindacali  FILT  CGIL,  FIT   CISL,
Uiltrasporti, ed una tabella con l'indicazione,  per  ciascun  porto,
del numero dei mezzi di rimorchio  in  concessione,  del  numero  dei
mezzi contemporaneamente operativi  nell'arco  delle  24  ore  e  del
numero ridotto dei rimorchiatori in servizio, in caso di sciopero. 
  2. Che, con la nota sopra menzionata, l'associazione precisava  che
il suddetto accordo era carente della  disciplina  delle  prestazioni
indispensabili, materia rispetto alla  quale  le  parti  non  avevano
trovato un  punto  di  convergenza;  conseguentemente,  la  scrivente
richiedeva  alla   commissione   una   regolamentazione   provvisoria
limitatamente ai servizi minimi e,  contestualmente,  la  valutazione
dell'accordo allegato; quindi, formulava le proprie osservazioni,  in
merito ai criteri da  seguire  nella  definizione  delle  prestazioni
indispensabili da garantire in caso di  sciopero,  sottolineando,  in
particolare: 
  a) la distinzione tra la nozione di sicurezza, diretta a  prevenire
i sinistri nella navigazione e nell'approdo nei porti - e la  nozione
di emergenza, legata alle operazioni da effettuare dopo il sinistro o
nell'immediatezza dell'evento; 
  b) la necessita' di garantire il servizio nei confronti di tutte le
navi in arrivo e in partenza dai  porti,  senza  distinzione  tra  le
diverse tipologie di naviglio, dal momento che le  generali  esigenze
di sicurezza, che ispirano la  normativa  vigente  nel  settore,  non
consentono di operare una selezione tra le navi da assistere; 
  c) la previsione di un numero di rimorchiatori non superiore al 50%
di quelli  normalmente  utilizzati  in  ciascun  porto,  al  fine  di
garantire l'esercizio  del  diritto  di  sciopero,  ma  tale  da  non
escludere, in ogni caso, una operativita' generalizzata del servizio,
seppur ridotta nella disponibilita' del numero dei mezzi  e  dilatata
nei tempi di intervento; 
  d) la possibilita', per alcuni porti, di integrare il servizio  con
un rimorchiatore armato solo a disposizione dell'autorita' marittima,
pronto  ad  intervenire  esclusivamente  per   svolgere   i   servizi
eventualmente  comandati  da  quest'ultima  a  rinforzo  delle  altre
unita', o per rispondere ad  eventuali  esigenze  di  obbligatorieta'
imposte dall'autorita' medesima; 
  e) la necessita' di individuare, porto per  porto,  le  prestazioni
indispensabili da garantire  durante  lo  sciopero,  determinando  il
numero e le caratteristiche dei mezzi da adibire al  servizio,  anche
con l'ausilio delle competenti autorita' marittime. 
  3. Che, a seguito della richiesta di  regolamentazione  provvisoria
formulata  da  Assorimorchiatori,  il  commissario  delegato  per  il
settore avviava una prima tornata  di  audizioni  interlocutorie,  al
fine di ricostruire  la  posizione  di  ciascuna  delle  parti  sulla
questione  delle  prestazioni  indispensabili,   di   verificare   la
possibilita'  di  una  composizione  degli   interessi   contrapposti
prospettati e di  acquisire  i  necessari  elementi  informativi,  in
merito  al  funzionamento  ed  all'organizzazione  del  servizio   di
rimorchio portuale, nel tentativo di favorire il piu'  possibile  una
soluzione negoziale. 
  4. Che, in data 21 maggio 2012, si svolgeva, presso la  sede  della
commissione,  l'audizione   con   le   segreterie   nazionali   delle
organizzazioni sindacali FILT CGIL,  FIT  CISL  e  Uiltrasporti,  nel
corso della quale  i  rappresentanti  sindacali  individuavano  nelle
prestazioni indispensabili i  punti  di  conflitto.  In  particolare,
secondo i sindacati, i criteri necessari  ad  individuare  i  servizi
minimi da garantire devono fare riferimento alla tipologia  di  merci
trasportate,  in  relazione  alla  loro  pericolosita'  (ad  esempio,
prodotti petroliferi,  prodotti  chimici,  gas,  passeggeri,  animali
vivi, merci deperibili) ed alle  richieste  di  intervento  formulate
dalla capitaneria di porto, per ragioni di  sicurezza.  Diversamente,
le associazioni di categoria  Federimorchiatori  e  Assorimorchiatori
propongono,  rispettivamente,  il  criterio  delle  fasce  orarie  di
garanzia,  durante  le  quali  opererebbero  tutti  i   rimorchiatori
normalmente  in  servizio,  e  il  criterio  numerico,  da  calcolare
percentualmente sul totale  dei  rimorchiatori  presenti  in  ciascun
porto. Secondo il parere delle organizzazioni sindacali, le  proposte
delle associazioni datoriali, in materia  di  servizi  minimi  -  ove
accolte -,  abbinate  alla  regola  del  preavviso,  renderebbero  lo
sciopero  del  tutto  inefficace,  dal  momento  che  lo  stesso  non
produrrebbe alcun danno economico alla controparte datoriale. 
  5. Che, nel corso dell'audizione, tenutasi nella  giornata  del  22
maggio 2012, l'associazione Assorimorchiatori,  attraverso  i  propri
rappresentanti,  illustrava  la  propria   posizione,   evidenziando,
innanzitutto, che, dopo un lungo contenzioso, le sentenze della corte
di cassazione dell'8  agosto  2011  hanno  confermato  la  natura  di
servizio pubblico essenziale del servizio di rimorchio  portuale,  in
quanto diretto a garantire  un  diritto  di  rilievo  costituzionale,
quale  quello  alla  sicurezza  della  navigazione  e   dell'approdo;
conseguentemente, ai  fini  della  individuazione  delle  prestazioni
indispensabili, la nozione di sicurezza, cui il servizio di rimorchio
e' strumentale, impedisce di fare una  selezione,  esclusivamente  in
base alla pericolosita' delle merci trasportate, dal  momento  che  i
fattori che possono rendere  necessaria  l'attivazione  del  servizio
sono  molteplici  (le  avversita'  meteo-marine,  la  situazione  dei
fondali, ecc.). Alla luce di questi fattori,  secondo  l'associazione
datoriale, il presidio di sicurezza puo' essere ridotto, ma non  puo'
essere  interrotto,  giacche'  il  servizio  di  rimorchio  e'   meno
utilizzato, rispetto al passato,  dato  che  le  avanzate  tecnologie
nautiche permettono anche a navi di grandi  dimensioni  una  maggiore
manovrabilita',  consentendo  alle  stesse  di  limitare  il  ricorso
all'ausilio  del  rimorchiatore  solo  per  prevenire  situazioni  di
pericolo. Da qui, la necessita'  di  prevedere  un  certo  numero  di
rimorchiatori  da  mantenere  costantemente  in  servizio,  anche  in
relazioni alle peculiarita' dei singoli porti. 
  6.  Che  i  rappresentanti   dell'associazione   Federimorchiatori,
ascoltati  dal  commissario  delegato,  in  data  22   maggio   2012,
evidenziando la rilevanza delle sentenze chiarificatrici della  corte
di  cassazione,  in  materia  di  servizio  di  rimorchio   portuale,
sottolineavano la necessita' di prevedere, in caso  di  sciopero,  la
garanzia totale del servizio in determinate fasce orarie, poiche', in
alcuni porti aventi particolari specificita', e avuto  riguardo  alle
caratteristiche tecniche delle moderne navi, la riduzione del  numero
dei mezzi, durante uno sciopero,  equivale  a  non  garantire  alcuna
prestazione. Il servizio di emergenza (in caso di avaria o  incendio)
e' sempre stato assicurato in caso di  sciopero;  le  sentenze  della
corte di cassazione rendono  necessario,  secondo  l'associazione  di
categoria, un «quid pluris» rispetto a quanto  avveniva  in  passato,
anche per evitare il blocco totale del  porto;  inoltre,  il  sistema
delle fasce orarie assolverebbe anche una funzione perequativa tra  i
diversi porti e le varie navi-clienti. 
  7. Che, al fine di effettuare approfondimenti tecnici sul  servizio
di rimorchio portuale e di acquisire ulteriori elementi  informativi,
il  commissario  delegato  convocava,  in   separate   audizioni,   i
rappresentanti di Assoporti, del Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto e  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti che evidenziavano, ciascuna  autorita'  in  relazione  allo
specifico ambito di propria competenza, i seguenti aspetti: 
  a) la normativa vigente, in  materia  di  servizi  tecnico-nautici,
attribuisce i compiti relativi alla sicurezza alle singole  autorita'
locali, senza definire aprioristicamente i  criteri  di  riferimento,
dipendendo i piani di intervento da una  molteplicita'  di  variabili
(caratteristiche orografiche e morfologiche del  porto,  specificita'
dei fondali, condizioni meteo-marine, caratteristiche delle  navi  da
rimorchiare, tipologia di traffico  o  carico;  ampiezza  del  porto,
numero di rimorchiatori presenti nel porto, ecc.) e  non  trascurando
che il servizio di rimorchio si inserisce nell'ambito di  un  sistema
integrato (si pensi al rifornimento di prodotti energetici); 
  b)  sotto  il  profilo  metodologico,  non  e'   ipotizzabile   una
regolamentazione unitaria nazionale delle prestazioni  indispensabili
da garantire, in quanto le specificita' sono notevoli e vanno gestite
localmente; 
  c) la nozione di sicurezza va distinta da quella di  emergenza;  le
funzioni di sicurezza mirano a prevenire situazioni  di  pericolo  e,
quindi, di emergenza, rispetto alla quale la prima e' funzionale;  le
esigenze di emergenza sono soddisfatte dal rimorchiatore di  guardia,
pronto e armato 24 ore su 24, mai distolto dalla prontezza operativa;
di norma, il servizio di rimorchio e' facoltativo; tuttavia,  essendo
i servizi tecnico-nautici servizi ausiliari dell'autorita' marittima,
quest'ultima puo' disporre, con propria determinazione,  valutate  le
esigenze  di  sicurezza  di  ciascun  porto,  l'obbligatorieta'   del
servizio medesimo. 
  8. Che, nel corso di una seconda  tornata  di  audizioni,  tenutesi
nelle giornate del 22 e 23 ottobre 2012, le organizzazioni  sindacali
e le associazioni datoriali, convocate separatamente, insistevano nel
mantenere le rispettive differenti posizioni, in tema di  prestazioni
indispensabili, e chiedevano, comunque, la  valutazione  dell'accordo
gia' sottoscritto, relativamente agli altri istituti  previsti  dalla
legge n. 146  del  1990;  in  occasione  dei  suddetti  incontri,  il
commissario delegato offriva la disponibilita' di un tavolo  tecnico,
da  istituire  presso  la  commissione,  al  fine  di   favorire   il
superamento  delle  divergenze  manifestate  in  materia  di  servizi
minimi, e, quindi, la sottoscrizione di  un  accordo  esauriente,  in
luogo  della   regolamentazione   provvisoria;   nel   contempo,   il
commissario avvertiva le parti che, essendo l'accordo del 22 febbraio
2012  privo  della  disciplina  di  un  istituto   fondamentale   (le
prestazioni indispensabili),  tra  quelli  previsti  dalla  legge  in
materia di esercizio del diritto di sciopero, lo stesso rischiava  di
essere valutato non idoneo; in ogni caso, la richiesta di valutazione
avrebbe dovuto essere oggetto di una  formale  istanza,  sottoscritta
congiuntamente da tutti i soggetti che avevano sottoscritto l'accordo
da valutare. 
  9. Che, in data 30 ottobre 2012,  le  parti,  con  nota  congiunta,
trasmettevano l'accordo, sottoscritto in data 22  febbraio  2012,  in
materia  di  esercizio  del  diritto  di  sciopero  nel  servizio  di
rimorchio portuale, chiedendone la valutazione, ai sensi della  legge
n. 146 del 1990. 
  10. Che nessuna adesione veniva, invece, formulata,  rispetto  alla
proposta, avanzata dal commissario delegato, di istituire  un  tavolo
tecnico presso la commissione, per favorire,  con  la  mediazione  di
quest'ultima, la soluzione negoziale, sul punto oggetto del dissenso,
in materia di prestazioni indispensabili. 
  11. Che, dando seguito alla richiesta di valutazione  dell'accordo,
formulata dalle parti con la suddetta  nota,  la  commissione,  nella
seduta del 5 novembre 2012, deliberava di  invitare  le  associazioni
dei consumatori e degli utenti,  di  cui  all'art.  137  del  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni,  ad
esprimere, in merito all'accordo, il parere, ai sensi  dell'art.  13,
comma 1, lettera a), della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive
modificazioni. 
  12. Che,  delle  diciassette  associazioni  interpellate,  la  sola
Adiconsum rispondeva, con  nota  del  21  novembre  2012,  esprimendo
parere positivo. 
  13.  Che,  nelle  more,   la   Confederazione   italiana   armatori
(Confitarma) chiedeva un'audizione, al fine di formulare  le  proprie
osservazioni,   in   merito   alla   questione   delle    prestazioni
indispensabili del servizio di rimorchio portuale. 
  14. Che, nell'audizione del 26 novembre 2012,  e  nella  successiva
nota,  prodotta  il  5  dicembre  2012,  la  suddetta  Confederazione
sottolineava  la  necessita'  di  distinguere  tra  la   nozione   di
emergenza, laddove l'intervento mira a rimuovere possibili rischi per
l'area portuale, e la nozione di sicurezza,  laddove  le  prestazioni
rese alle navi mirano a prevenire  concretamente  il  verificarsi  di
eventi pericolosi; pertanto, in caso di  sciopero,  non  puo'  essere
garantito  soltanto  un  presidio  di  emergenza,  ma   deve   essere
assicurata un'operativita' che, sebbene ridotta, deve essere comunque
in grado di garantire alle navi la  sicurezza  della  manovra,  nella
delicata fase di entrata e uscita dal porto; con la conseguenza  che,
ai fini delle prestazioni indispensabili, non puo' essere  effettuata
aprioristicamente  una  distinzione,  in  base  alla  tipologia   del
naviglio, e che, in ogni caso, la capitaneria di porto e'  competente
a stabilire, a livello locale, l'organizzazione minima del  servizio,
durante lo sciopero. 
  15. Che, all'esito negativo dell'indagine conoscitiva,  svolta  dal
commissario delegato,  al  fine  di  verificare  la  sussistenza  dei
presupposti per un accordo tra le parti, in  materia  di  prestazioni
indispensabili, la commissione, nella seduta del 4 febbraio 2013, con
la  delibera  n.  13/38,  riteneva  di  non  poter   procedere   alla
valutazione  di  idoneita'  dell'accordo,  sottoscritto  in  data  22
febbraio  2012  da  Assorimorchiatori,  Federimorchiatori   e   dalle
segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali  FILT  CGIL,  FIT
CISL, Uiltrasporti, e, contestualmente,  disponeva  l'apertura  della
procedura, ex art. 13, comma 1, lettera a), della legge  n.  146  del
1990,  e  successive  modificazioni,  formulando  una   proposta   di
regolamentazione provvisoria. 
  16. Che, in data 26 febbraio 2013, Assoporti formulava  le  proprie
osservazioni in merito alla  delibera  n.  13/38  della  commissione,
comunicando di non  ritenere  condivisibile  l'attribuzione,  in  via
esclusiva, ai comandanti  delle  singole  capitanerie  di  porto  del
potere di determinare il numero di rimorchiatori  che  devono  essere
operativi in caso di sciopero;  secondo  l'Assoporti,  infatti,  tale
previsione sarebbe in contrasto con il tenore letterale e lo  spirito
della norma contenuta nell'art. 14, comma 1-ter, della  legge  n.  84
del   1994,   e   successive   modificazioni,   secondo   la    quale
l'organizzazione dei servizi tecnico-nautici e' prevista d'intesa tra
l'autorita' portuale e l'autorita' marittima. 
  17. Che, in data 28 febbraio 2013, l'associazione Assorimorchiatori
formulava le proprie osservazioni in merito alla  predetta  delibera;
in particolare, l'associazione chiedeva di  inquadrare  l'elencazione
delle prestazioni indispensabili, di cui all'art. 10, comma 2,  della
proposta, come un «criterio guida comune per  individuare  a  livello
locale le priorita' dei  servizi  da  assicurare  tramite  il  numero
minimo di rimorchiatori necessariamente operativi»; cio' al  fine  di
offrire il servizio di rimorchio,  per  ragioni  di  sicurezza  della
navigazione, a tutte le tipologie di navi;  l'associazione  chiedeva,
altresi', di inserire nella proposta di regolamentazione  provvisoria
la disciplina dell'astensione  collettiva  dal  lavoro  straordinario
contenuta  nell'accordo  del  22  febbraio  2012;  ed,   infine,   di
riformulare, sotto il profilo meramente formale, il punto  5,  ultima
parte, della  premessa  della  delibera  n.  13/38  che  riassume  la
posizione espressa dall'azienda in sede di audizione, come  riportato
al punto 5 della premessa della presente delibera; cio' in quanto  la
formulazione letterale, di cui al punto 5 della  delibera  n.  13/38,
dianzi richiamato, rischia di essere fuorviante rispetto al  concetto
che l'associazione intendeva esprimere. 
  18. Che, in pari data, pervenivano alla commissione le osservazioni
dell'associazione Federimorchiatori che  segnalava,  in  merito  alla
delibera n. 13/38, i seguenti punti critici: 
  a) l'art. 2, comma 1, della proposta limiterebbe eccessivamente  le
iniziative organizzative delle aziende medesime, laddove  prevede  il
divieto di azioni unilaterali durante le procedure di  raffreddamento
e, in particolare, impone alle aziende di  sospendere  l'applicazione
di eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza; 
  b) la proposta non disciplina la  fattispecie  dell'astensione  dal
lavoro straordinario e da altre attivita' contrattualmente dovute; 
  c) sarebbe utile  puntualizzare  il  concetto  di  «obbligatorieta'
delle movimentazioni di navi cisterne ai  terminal  petroliferi»,  di
cui all'art. 10, comma 2, della  proposta,  al  fine  di  evitare  il
rischio di  elusione  dell'obbligo  della  prestazione  di  rimorchio
lasciando i terminal vuoti, «con enorme  danno  per  il  terminalista
petrolifero, anziche' per l'azienda»; 
  d) nell'individuazione delle  prestazioni  indispensabili,  di  cui
all'art. 10, commi 2 e 3,  sarebbe  opportuno  coinvolgere  anche  le
autorita'  portuali,   ove   istituite,   ed   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  19. Che, in merito alla proposta  di  regolamentazione  provvisoria
formulata dalla commissione, non  perveniva  alcuna  osservazione  da
parte delle organizzazioni sindacali di categoria. 
  20. Che, con nota del 12 marzo 2013, la Direzione  generale  per  i
porti del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  esprimeva
parere  favorevole,  in  merito  alla  proposta  di  regolamentazione
provvisoria, formulata  con  la  delibera  n.  13/38,  esprimendo  il
proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla commissione. 
  21. Che,  al  fine  di  effettuare  una  verifica  in  merito  alla
disponibilita'  delle  parti  a  raggiungere  un  accordo,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni, la commissione fissava  apposite  audizioni
per le giornate del 9 e del 15 aprile 2013. 
  22.  Che,  nel  corso  dell'audizione  del  9  aprile   2013,   con
l'associazione Assorimorchiatori, il commissario  delegato  chiedeva,
preliminarmente,  se  fossero   state   raggiunte   intese   con   le
organizzazioni sindacali, al  fine  di  recepire  la  proposta  della
commissione in  un  accordo;  sul  punto,  l'associazione  rispondeva
negativamente e, in merito alla delibera,  ribadiva  quanto  espresso
con la nota del  28  febbraio  2013;  il  commissario  delegato,  con
riferimento alle  specifiche  richieste  formulate  dall'associazione
datoriale,  comunicava  di  accogliere  il  rilievo   relativo   alla
regolamentazione dell'astensione dal  lavoro  straordinario  ed  alla
riformulazione di cui al punto 5, ultima parte, della  premessa,  nel
senso piu' idoneo a riassumere la posizione dell'azienda. Per  quanto
attiene  al  punto  relativo  alle  prestazioni  indispensabili,   il
commissario puntualizzava che l'elencazione, di cui all'art. 10 della
proposta, non esclude a priori alcune tipologie  di  navi,  ma  tiene
conto  di  un  indice  di  essenzialita'  basato  sulla  nozione   di
sicurezza.  Pertanto,  sostituire  l'elencazione   delle   operazioni
previste come indispensabili con un semplice criterio  guida  rischia
di lasciare eccessivo spazio  alla  valutazione  discrezionale  delle
Capitanerie di Porto, le quali, comunque, in quanto titolari, in  via
esclusiva, della competenza in materia di sicurezza,  sono  investite
della responsabilita' di individuare, in via residuale, ai sensi  del
comma 3, ogni altra prestazione, insuscettibile di  predeterminazione
aprioristica, ove intervengano, caso per  caso  e  porto  per  porto,
condizioni di pericolosita' che rendano indifferibili  le  operazioni
non elencate al comma 2. In proposito, il commissario chiariva che la
commissione non tutela legittimi interessi di mercato, ma  svolge  un
compito di contemperamento di diritti  costituzionalmente  garantiti,
quali, in particolare, il diritto alla  sicurezza  e  il  diritto  di
sciopero. La  proposta  e'  frutto  di  solide  valutazioni  tecniche
effettuate dopo una lunga serie di audizioni  interlocutorie  con  le
parti sociali e  con  gli  organismi  istituzionalmente  preposti  al
settore tecnico-nautico.  Pertanto,  l'impianto  costruito  non  puo'
essere  scardinato,  se  non  a  seguito  di  adeguate   e   motivate
argomentazioni, da formulare  prima  dell'adozione,  da  parte  della
commissione, della delibera di regolamentazione provvisoria. 
  23.  Che,  nel  corso  dell'audizione  del  9  aprile   2013,   con
l'associazione Federimorchiatori, il commissario  delegato  chiedeva,
preliminarmente,  se  fossero   state   raggiunte   intese   con   le
organizzazioni sindacali, al  fine  di  recepire  la  proposta  della
commissione in  un  accordo;  sul  punto,  l'associazione  rispondeva
negativamente  e,  in  merito  alla  delibera,  si   riportava   alle
osservazioni gia'  formulate  con  la  nota  del  28  febbraio  2013,
chiedendo l'accoglimento delle istanze ivi espresse;  il  commissario
delegato,  con  riferimento  alle  specifiche   richieste   formulate
dall'associazione datoriale,  comunicava  di  accogliere  il  rilievo
relativo   alla   regolamentazione   dell'astensione    dal    lavoro
straordinario;  mentre,  rispetto  al  comma  1  dell'art.  2   della
proposta, affermava l'importanza del divieto di  azioni  unilaterali,
per entrambe le parti, durante le procedure di  raffreddamento  e  di
conciliazione,   in   quanto   principio   di   civilta'   giuridica,
riservandosi,  tuttavia,  di  semplificarne   la   formulazione;   in
relazione al  punto  relativo  alle  prestazioni  indispensabili,  il
commissario   puntualizzava    che,    con    l'approvazione    della
regolamentazione provvisoria, queste ultime diventano obbligatorie  e
la relativa norma immediatamente vincolante per le parti. Infine, per
quanto attiene alla richiesta di coinvolgere le autorita' portuali  e
il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  il  commissario
chiariva che legge n. 84 del 1994 attribuisce all'autorita' marittima
una competenza esclusiva sulla materia della sicurezza del porto, con
la conseguenza che ogni valutazione che  attenga  all'adempimento  di
obblighi  di  servizio  pubblico,   connessi   all'esecuzione   della
prestazione  dei  servizi  commerciali  tecnico  nautici,  basata  su
standard il piu' possibile obiettivi ed  esclusivamente  legati  alla
sicurezza del porto, spetta  a  tale  autorita'  decentrata  in  ogni
porto,  che  non  e'  mossa  da  una  prospettiva  esclusivamente   o
prevalentemente  commerciale.  Peraltro,  la  previsione  di   poteri
concorrenti  renderebbe  estremamente  difficoltosa  l'individuazione
delle responsabilita' con il rischio  di  creare  confusione  in  una
materia molto delicata, quale quella della  sicurezza.  Il  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e',  invece,  coinvolto  nel
procedimento in quanto la  Direzione  generale  per  i  porti  e',  a
livello centrale, titolare delle  funzioni  di  regolamentazione  del
servizio e,  quindi,  sara'  chiamata  a  formalizzare  nell'apposito
regolamento di rimorchio portuale, redatto ai sensi dell'art. 102 del
Codice  della   navigazione,   l'individuazione   delle   prestazioni
indispensabili  previste  nella  regolamentazione  provvisoria  della
commissione, fermo restando che,  in  ogni  caso,  la  decisione,  in
materia di sicurezza, spetta all'autorita' marittima. 
  24. Che, nel corso  dell'audizione  del  15  aprile  2013,  con  le
organizzazioni   sindacali,   il   commissario   delegato   chiedeva,
preliminarmente,  se  fossero   state   raggiunte   intese   con   le
associazioni  datoriali,  al  fine  di  recepire  la  proposta  della
commissione in un accordo;  sul  punto,  i  rappresentanti  sindacali
rispondevano negativamente e, in merito alla delibera, chiedevano: 
  1) di inserire nella  regolamentazione  provvisoria  la  disciplina
dell'astensione dal lavoro straordinario, recependo la relativa norma
contenuta nell'accordo 22 febbraio 2012; 
  2)  di  subordinare  sempre  la  individuazione  delle  prestazioni
indispensabili   alla   valutazione   discrezionale    dell'autorita'
marittima, modificando,  in  tal  senso,  la  formulazione  letterale
dell'art. 10, comma  2,  della  proposta,  che,  allo  stato,  appare
suscettibile di interpretazioni non univoche; 
  3) di inserire, nel successivo comma 4, la  locuzione  «sentite  le
parti»; 
  4)  di  prevedere  l'obbligo  di  corrispondere   il   100%   della
retribuzione  ai  lavoratori  comandati   per   la   garanzia   delle
prestazioni indispensabili; con riferimento a tale ultimo  punto,  il
commissario delegato precisava che la materia rientra nella esclusiva
disponibilita' contrattuale delle parti ed e' estranea alla  delibera
de qua; comunicava, altresi', di accogliere il rilievo relativo  alla
regolamentazione  dell'astensione  dal  lavoro  straordinario  e   si
riservava di formulare, in maniera piu' puntuale, la  norma  relativa
alle  prestazioni  indispensabili,  al  fine  di  evitare   dubbi   e
ambiguita' interpretative. 
 
Considerato: 
 
  1. Che l'art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive
modificazioni, prevede che «ai fini dell'applicazione della  presente
legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente
dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro,  anche  se  svolti  in
regime  di  concessione  o  mediante  convenzione,  quelli  volti   a
garantire il godimento dei diritti della persona,  costituzionalmente
tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta'  ed  alla  sicurezza,
alla liberta' di circolazione ...». 
  2. Che l'art.  1,  comma  2,  lettera  a),  della  predetta  legge,
nell'elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni in essa
contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente  funzionali
alla «tutela  della  vita,  della  salute,  della  liberta'  e  della
sicurezza della persona» ed aggiunge il diritto all'«ambiente» ed  al
«patrimonio storico-artistico». 
  3. Che l'art. 1, comma 2, lettera b), della predetta legge richiama
espressamente, per  quanto  concerne  la  tutela  della  liberta'  di
circolazione, il servizio di trasporto marittimo. 
  4.  Che,  per  orientamento  consolidato  della  dottrina  e  della
giurisprudenza,   l'elencazione    dei    diritti    della    persona
costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1  e  nell'anzidetto
frammento del comma 2, lettera a), dell'art. 1, e' tassativa;  mentre
meramente esemplificativo e non esaustivo  e'  l'elenco  dei  servizi
pubblici essenziali, di cui al comma 2, lettere a), b), c),  d),  e),
dell'art. 1, finalizzati  al  godimento  dei  diritti  della  persona
ricompresi nella «fattispecie chiusa». 
  5. Che, ai fini dell'applicabilita' della legge n. 146 del 1990,  e
successive modificazioni, non rileva la natura giuridica dell'azienda
erogatrice del servizio, bensi' l'incidenza del servizio sui  diritti
costituzionalmente protetti, individuati nel comma 1 dell'art. 1. 
  6. Che l'art. 14, comma 1-bis, della legge n. 84,  del  28  gennaio
1994, come modificata dall'art. 1 della legge n. 186, del  30  giugno
2000,  nel  disporre  il  riordino  della  legislazione  in   materia
portuale,  qualifica  espressamente  «i  servizi  tecnico-nautici  di
pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio»  come  «di  interesse
generale», in quanto destinati a «garantire nei porti, ove essi  sono
istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo». 
  7. Che la corte di cassazione, con le sentenze n. 17082 e n. 17083,
dell'8  agosto   2011,   richiamandosi   alla   valutazione   operata
direttamente dal legislatore nella normativa  di  settore  (art.  14,
comma 1-bis, della legge n. 84, del 28 gennaio 1994), ha deciso della
applicabilita' della legge n. 146  del  1990  anche  al  servizio  di
rimorchio nautico che, sebbene non espressamente  citato  nell'elenco
(non tassativo) contenuto nell'art. 1, comma 2, della legge medesima,
costituisce un servizio pubblico  essenziale,  non  frazionabile,  ai
fini  della  esenzione  dell'obbligo  di   preavviso,   mediante   la
limitazione dello sciopero alle operazioni commerciali e l'esclusione
dall'astensione di  alcune  prestazioni  considerate  unilateralmente
indispensabili dai sindacati che proclamano lo sciopero. 
  8.  Che  le  sentenze  sopra   menzionate,   definendo   il   lungo
contenzioso,  avente  ad  oggetto  la  qualificazione  giuridica  del
servizio di  rimorchio  portuale,  hanno  confermato  la  correttezza
dell'interpretazione proposta dalla commissione, in materia,  secondo
la quale una  lettura  coerente  della  legge  di  regolazione  dello
sciopero non puo' prescindere dall'accertamento  della  essenzialita'
del servizio complessivamente inteso, anche  quando  il  servizio  si
caratterizza per essere  un  «servizio  misto»,  come  nel  caso  del
rimorchio portuale. 
  9.  Che,  pertanto,   non   sussistono   dubbi   in   ordine   alla
qualificazione del servizio  di  rimorchio  portuale,  come  servizio
pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1  della  legge  n.  146  del
1990,  e  successive  modificazioni,  sia  per  la  destinazione  del
servizio   ad   essere   fruito   dal   pubblico,   con   conseguente
coinvolgimento di un interesse generale dell'utenza, sia in relazione
all'evidente collegamento teleologico  del  servizio  con  i  diritti
costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla liberta'  e
alla sicurezza  della  persona,  alla  liberta'  di  circolazione  ed
all'ambiente, di cui al medesimo art. 1; e, inoltre, che il carattere
commerciale o lo scopo mercantile di un'operazione di  rimorchio  non
e'  dirimente,  considerato  che  la   finalizzazione   al   profitto
dell'attivita' non modifica  la  natura  del  servizio,  escludendolo
dall'area dei servizi pubblici essenziali. 
  10. Che, infatti, la destinazione del servizio  all'utente  «nave»,
in occasione del suo arrivo  o  della  sua  partenza  dal  porto,  e'
finalizzata non solo ad assicurarne il  transito,  la  manovra  e  la
sosta in condizioni di  sicurezza,  e,  quindi,  la  sicurezza  della
navigazione nei porti e nelle zone adiacenti, ma anche a garantire la
sicurezza delle infrastrutture portuali,  delle  persone  e,  non  da
ultimo, dell'ambiente. 
  11. Che l'accordo sottoscritto dalle parti,  in  data  22  febbraio
2012, all'esito del  procedimento  giurisdizionale,  nell'intento  di
dare attuazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 2,  della  legge
n. 146 del 1990,  e  successive  modificazioni,  pur  contenendo  una
regolamentazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione
e delle altre misure dirette a consentire gli adempimenti di  cui  al
comma 1 dell'art. 2  della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive
modificazioni,  e'  totalmente  carente  sotto   il   profilo   della
individuazione delle prestazioni indispensabili. 
  12. Che, sulla regolamentazione  della  materia  delle  prestazioni
indispensabili,  le  parti,  nel   corso   delle   audizioni,   hanno
apertamente manifestato il  contrasto  esistente  tra  le  rispettive
posizioni e la difficolta' al raggiungimento di un'intesa condivisa. 
  13. Che l'invito rivolto alle parti a compiere un ulteriore  sforzo
per pervenire ad un accordo e la contestuale proposta, formulata  dal
commissario  delegato,  a  seguito  delle  criticita'  rilevate,   di
istituire presso  la  commissione  un  tavolo  tecnico,  al  fine  di
appianare le divergenze, sono stati disattesi dalle parti. 
  14. Che l'art.  2,  comma  2,  della  legge  n.  146  del  1990,  e
successive  modificazioni,  dispone  che  «le  amministrazioni  e  le
imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di  sciopero
e delle finalita' indicate nel comma 2 dell'art. 1, ed  in  relazione
alla natura del servizio ed alle esigenze  della  sicurezza,  nonche'
della salvaguardia dell'integrita'  degli  impianti,  concordano  nei
contratti   collettivi   e   negli   accordi   ...   le   prestazioni
indispensabili che sono tenute ad assicurare nell'ambito dei  servizi
di cui all'art. 1, le modalita' e le procedure  di  erogazione  e  le
altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al  comma  1
del presente articolo». 
  15. Che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n.
146 del 1990, e successive modificazioni, la commissione «valuta  ...
l'idoneita' delle  prestazioni  indispensabili,  delle  procedure  di
raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure individuate ai
sensi del  comma  2  dell'art.  2,  a  garantire  il  contemperamento
dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento  dei  diritti
della persona, costituzionalmente tutelati». 
  16.  Che,  alla  luce  delle  disposizioni  sopra   enunciate,   la
determinazione  delle  prestazioni  indispensabili   costituisce   un
contenuto necessario degli accordi,  poiche'  la  legge  affida  alle
discipline di settore, in  via  prioritaria,  l'individuazione  delle
prestazioni che, nel rispetto dei criteri generali e  limiti  legali,
devono tener conto della peculiarita' di ciascun servizio essenziale,
al fine di assicurare un adeguato contemperamento degli interessi  in
conflitto. 
  17.  Che,  pertanto,  il   giudizio   valutativo   espresso   dalla
commissione deve avere ad oggetto,  innanzitutto,  la  materia  delle
prestazioni indispensabili, quale principale strumento per  garantire
il   contemperamento   degli   interessi   dei   lavoratori   e   dei
cittadini-utenti, la cui previsione e adeguatezza e' imprescindibile,
ai fini della valutazione di idoneita' dell'accordo. 
  18. Che, pertanto, fermo restando  l'auspicio  (alla  realizzazione
del quale sono essenzialmente volte le iniziative di consultazione  e
di verifica che la commissione ha avviato nel settore  del  rimorchio
portuale) che anche l'aspetto  in  questione  trovi  regolamentazione
attraverso lo strumento prioritario dell'accordo fra le parti, appare
indifferibile  una  compiuta  regolamentazione   dell'esercizio   del
diritto di sciopero dei lavoratori addetti al servizio  di  rimorchio
portuale, che assicuri un adeguato contemperamento fra il diritto  di
sciopero e i diritti degli  utenti  ed  una  efficace  protezione  di
entrambe le posizioni giuridiche. 
  19. Che, in mancanza  di  accordo  tra  le  parti,  o  qualora  non
giudichi idonee le misure individuate dalle  parti  nell'accordo,  la
commissione sottopone a quest'ultime una «proposta sull'insieme delle
prestazioni, procedure e misure da  considerare  indispensabili»,  ai
sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), primo inciso, della legge n.
146 del 1990, e successive modificazioni. 
  20.  Che,  quanto   alle   procedure   di   raffreddamento   e   di
conciliazione, alla proclamazione ed al preavviso, alla durata,  agli
intervalli e ai periodi di franchigia, e' opportuno riproporre, nella
sostanza, i contenuti della regolamentazione concordata dalle  parti,
in data  22  febbraio  2012,  essendo  quest'ultima  sufficientemente
articolata, in relazione agli istituti trattati. 
  21. Che, per quanto attiene alle  prestazioni  indispensabili,  gli
approfondimenti  tecnici,   effettuati   nel   corso   dell'attivita'
istruttoria condotta dal commissario delegato, in merito al  servizio
di rimorchio portuale ed ai profili relativi  alla  sicurezza,  hanno
evidenziato la  inadeguatezza  di  una  ipotesi  di  regolamentazione
nazionale unitaria,  dovendosi  definire  la  nozione  di  «messa  in
sicurezza» con riferimento alla singole realta' portuali. 
  22. Che, infatti, la normativa  vigente  nel  settore  dei  servizi
tecnico-nautici attribuisce i compiti in materia  di  sicurezza  alle
singole  autorita'  locali,  senza  definirne   aprioristicamente   i
criteri, dovendosi diversificare i piani di security, in relazione  a
specificita' che vanno gestite  localmente  con  riferimento  ad  una
pluralita' di variabili,  quali  le  caratteristiche  morfologiche  e
strutturali del porto, le conformazioni dei  bacini  portuali  e  dei
fondali, la tipologia di traffico o carico, le caratteristiche  delle
navi da rimorchiare, il numero di rimorchiatori presenti  nel  porti,
le condizioni meteo-marine e  ogni  altro  evento  imprevedibile  che
determini una situazione di rischio per la sicurezza  delle  persone,
della  navigazione,  per  quella  portuale  e  per  la   salvaguardia
dell'ambiente e dell'ecosistema marino. 
  23. Che, con particolare riferimento alle competenze in materia  di
sicurezza,  gli  articoli  17  e  18  del  Codice  della  navigazione
individuano nell'autorita'  marittima  l'organo  dell'amministrazione
avente tutte le competenze generali e residuali, nella materia  della
navigazione, compreso il potere di «regolare e  vigilare  secondo  le
disposizioni del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli
ancoraggi e gli ormeggi delle navi» (articoli  62  e  63  del  codice
della navigazione), nonche' di intervenire in casi di emergenza,  con
conseguente utilizzo  dei  prestatori  di  servizi,  quali  ausiliari
dell'autorita' marittima e un generale potere di provvedere per tutto
quanto concerne «la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e
delle relative adiacenze» (art. 81  del  Codice  della  navigazione),
compreso l'impiego di navi per il soccorso (art. 70 del Codice  della
navigazione). 
  24. Che, in relazione ai  medesimi  profili,  i  commi  1  e  1-bis
dell'art. 14 della legge n. 84, del 28  gennaio  1994,  e  successive
modificazioni, attribuiscono all'autorita' marittima le  funzioni  di
polizia e di sicurezza previste dal Codice della navigazione e  dalle
leggi   speciali   e,   con   specifico   riferimento   ai    servizi
tecnico-nautici, riconoscono alla medesima  autorita'  il  potere  di
imporre  il  servizio  agli  utenti  portuali  per   esigenze   della
navigazione e del porto, rendendone obbligatorio  l'impiego;  con  la
conseguenza  che  i  prestatori  dei  servizi  medesimi  assumono  le
caratteristiche di ausiliari dell'autorita' pubblica e di polizia del
porto, con l'assunzione, da parte degli stessi, di vincoli e obblighi
nell'interesse generale. 
  25. Che, alla luce di quanto rappresentato, in sede di proposta  di
regolamentazione provvisoria,  con  riferimento  alla  materia  delle
prestazioni indispensabili, avuto riguardo al  diretto  o  potenziale
coinvolgimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati,
quali quelli alla vita, alla salute ed  all'integrita'  fisica,  alla
liberta' ed alla sicurezza, all'ambiente, si  ravvisa  l'opportunita'
di dettare due livelli di garanzia: 
  a) norme generali  di  tutela,  attraverso  una  elencazione  delle
operazioni  che  i  prestatori  dei  servizi  tecnico-nautici  devono
assicurare,  in  caso  di  sciopero,  sulla  base   di   generali   e
predeterminati indici di rischio per la sicurezza; 
  b) un livello di dettaglio, eventuale e  non  suscettibile  di  una
specifica  determinazione  aprioristica,  rimesso  alla   valutazione
discrezionale dei comandanti delle singole capitanerie di  porto,  in
relazione  alle  esigenze  di  sicurezza   dettate   da   particolari
condizioni di rischio e/o di  pericolosita',  variabili  in  funzione
delle specifiche realta' locali; i comandanti  delle  capitanerie  di
porto dovranno provvedere, altresi', alla individuazione  del  numero
dei rimorchiatori che devono essere operativi in  caso  di  sciopero,
con riferimento a ciascun porto; cio'  in  ragione  dell'esclusivita'
della  competenza  e  della  responsabilita'  decisionale  attribuita
all'autorita' marittima, in materia di sicurezza, dalla normativa  di
settore. 
  26. Che tale articolato sistema di garanzia appare il  piu'  idoneo
ad assicurare un adeguato contemperamento fra il diritto di  sciopero
ed i diritti degli utenti, potendo incidere i soggetti sindacali  che
proclamano lo sciopero ed i lavoratori  che  esercitano  il  relativo
diritto  sulla  tempistica  dell'operativita'  portuale,  senza   che
vengano compromesse, tuttavia, le fondamentali esigenze di sicurezza. 
  27. Che, nel corso delle  audizioni  fissate  con  le  associazioni
datoriali Assorimorchiatori e Federimorchiatori e  le  organizzazioni
sindacali FILT CGIL, FIT CISL e Uiltrasporti in data 9  e  15  aprile
2013, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n.  146
del 1990, e  successive  modificazioni,  si  e'  verificato  che  non
sussiste, allo  stato  attuale,  alcuna  possibilita'  che  le  parti
addivengano  alla  conclusione  di  un  accordo   sulle   prestazioni
indispensabili e sulle altre misure da erogare in caso di sciopero. 
  28. Che, dall'attenta analisi delle  osservazioni  formulate  dalle
parti interessate,  in  merito  alla  delibera  n.  13/38,  e'  stato
possibile trarre indicazioni utili, tali da consentire  una  parziale
revisione della proposta, formulata nella seduta del 4 febbraio 2013,
con riguardo: 
  alla disciplina dell'astensione dal lavoro straordinario, recependo
la relativa norma contenuta nell'accordo 22 febbraio  2012,  entro  i
limiti previsti dalle delibere  di  indirizzo  della  commissione  in
materia; 
  al divieto di azioni unilaterali, per entrambe le parti, durante le
procedure di raffreddamento e di conciliazione, eliminando  ulteriori
specificazioni; 
  ad una formulazione  letterale  piu'  rigorosa  dei  commi  2  e  3
dell'art.   10   della   proposta,   in   materia   di    prestazioni
indispensabili, al fine di fugare i dubbi interpretativi, emersi  nel
corso delle audizioni  con  le  parti,  e  di  chiarire,  in  maniera
inequivocabile, il carattere di immediata precettivita'  della  norma
contenuta nel comma 2 dell'art. 10 e la  conseguente  obbligatorieta'
delle prestazioni indispensabili ivi  individuate,  indipendentemente
dalla valutazione dell'autorita' marittima. 
 
Formula 
 
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), primo inciso, della legge
n.  146  del  1990,   e   successive   modificazioni,   la   seguente
regolamentazione  provvisoria:  regolamentazione  provvisoria   delle
prestazioni indispensabili, delle procedure di  raffreddamento  e  di
conciliazione e delle altre misure individuate, ai sensi dell'art. 2,
comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel
servizio di rimorchio portuale. 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Salvi gli effetti di future  riorganizzazioni  del  settore,  la
presente regolamentazione si applica alle astensioni collettive dalle
prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, dei
lavoratori addetti al servizio di rimorchio portuale, di cui all'art.
101 del Codice  della  navigazione,  rientrante  tra  i  «servizi  di
interesse  generale  atti  a  garantire  nei  porti,  ove  essi  sono
istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo»,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 1-bis, della legge n. 84  del  28  gennaio  1994,
come modificato dall'art. 1 della legge n. 186, del 30  giugno  2000,
in quanto volto a garantire il godimento dei diritti  della  persona,
costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta' ed
alla  sicurezza,  alla  liberta'   di   circolazione,   alla   tutela
dell'ambiente (e dell'ecosistema marino), di cui all'art. 1, commi  1
e 2, lettera a), primo  inciso,  della  legge  n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni.