Art. 10 Individuazione delle prestazioni indispensabili 1. In via prioritaria vanno rispettati inderogabilmente tutti i provvedimenti adottati dall'autorita' marittima, con riferimento all'ambito portuale di propria pertinenza, sul presupposto della competenza e della conseguente responsabilita' decisionale, ad essa attribuita dal legislatore in materia di sicurezza e di polizia marittima (articoli 62, 63, 70, 81 del Codice della navigazione, art. 14 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, e successive modificazioni), nonche' quelli adottati dalla autorita' medesima, ai sensi della normativa vigente, per garantire l'ordine e la sicurezza della navigazione e del porto e/o per far fronte a situazioni di emergenza, cui i prestatori dei servizi tecnico-nautici sono tenuti, in qualita' di ausiliari dell'autorita' pubblica. Tali situazioni di emergenza riguardano i casi di incendi in porto o in rada, avaria, assistenza e soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo negli spazi portuali e nelle aree marittime adiacenti, recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione, recupero di navi che hanno perso l'ormeggio e ogni altra ipotesi valutata rilevante, ai fini della sicurezza, dall'autorita' marittima. 2. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono garantire, durante lo sciopero, le seguenti operazioni, in relazione a generali e predeterminati indici di rischio per la sicurezza: a) movimentazioni nei porti, rade, terminali petroliferi delle navi, in arrivo o in partenza, aventi a bordo le seguenti merci pericolose: prodotti petroliferi, prodotti chimici, esplosivi, gas; b) movimentazioni di navi da/per l'ormeggio/rada, in presenza di condizioni meteo marine particolarmente avverse, o di qualsiasi evento straordinario che riguarda le navi e gli impianti ad esse collegati; c) movimentazioni di navi passeggeri e servizi strumentali ai trasporti da e per le isole; d) operativita' per tutta la durata giornaliera prevista dal Regolamento di servizio del cosiddetto «rimorchiatore di guardia», il quale, quando non impegnato in operazioni di emergenza, soccorso o salvataggio, puo' essere adibito all'espletamento delle altre prestazioni indispensabili di cui al presente comma. 3. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono assicurare, altresi', durante lo sciopero, ogni altra operazione, non ricompresa nell'elenco di cui al comma 2 e riguardante anche navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2, valutata indifferibile dall'autorita' marittima competente e disposta da quest'ultima, con proprio provvedimento, con riferimento a ciascun porto, per ragioni di sicurezza, non predeterminabili, dettate da particolari condizioni di pericolosita', avuto riguardo alla tipologia di merci movimentate, alla tipologia di traffico, alla stazza e caratteristica della nave, alle caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio, alla conformazione dei bacini portuali e dei fondali, alle infrastrutture portuali, nonche' ad eventuali, ulteriori variabili legate ad ogni singola realta' portuale. Per navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2 si intendono, salvo eventuali ulteriori determinazioni dell'autorita' marittima, navi che trasportano animali vivi, merci deperibili, beni di prima necessita', tra cui l'approvvigionamento energetico, navi militari nazionali ed estere, navi portacontainer che trasportano merci promiscue. Devono essere, inoltre, assicurate tutte le prestazioni, richieste dall'autorita' marittima, finalizzate a rimuovere rischi, in materia di sicurezza, derivanti da situazioni di congestionamento degli specchi acquei portuali, indipendentemente dal carico e dalla tipologia delle navi. 4. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui ai commi 1, 2 e 3, in funzione delle caratteristiche tecnico-nautiche di ciascun porto, il numero minimo dei rimorchiatori, che devono essere operativi in caso di sciopero, e' stabilito, con ordinanza, dai Comandanti delle singole Capitanerie di porto, quali autorita' «terze» rispetto alla materia della navigazione.