Art. 10 
 
 
           Individuazione delle prestazioni indispensabili 
 
  1. In via prioritaria vanno  rispettati  inderogabilmente  tutti  i
provvedimenti  adottati  dall'autorita'  marittima,  con  riferimento
all'ambito portuale di  propria  pertinenza,  sul  presupposto  della
competenza e della conseguente responsabilita' decisionale,  ad  essa
attribuita dal legislatore in  materia  di  sicurezza  e  di  polizia
marittima (articoli 62, 63, 70, 81 del Codice della navigazione, art.
14  della  legge  n.  84  del   28   gennaio   1994,   e   successive
modificazioni), nonche' quelli adottati dalla autorita' medesima,  ai
sensi della normativa vigente, per garantire l'ordine e la  sicurezza
della navigazione e del porto e/o per  far  fronte  a  situazioni  di
emergenza, cui i prestatori dei servizi tecnico-nautici sono  tenuti,
in qualita' di ausiliari dell'autorita' pubblica. 
  Tali situazioni di emergenza riguardano i casi di incendi in  porto
o in rada,  avaria,  assistenza  e  soccorso  a  navi  e  persone  in
condizioni di pericolo negli spazi portuali e  nelle  aree  marittime
adiacenti,  recupero  di  oggetti  galleggianti  pericolosi  per   la
navigazione, recupero di navi che hanno perso l'ormeggio e ogni altra
ipotesi valutata rilevante, ai fini della  sicurezza,  dall'autorita'
marittima. 
  2. I soggetti sindacali che proclamano lo  sciopero,  i  lavoratori
che esercitano  il  relativo  diritto,  le  imprese  che  erogano  il
servizio  devono  garantire,  durante  lo   sciopero,   le   seguenti
operazioni, in  relazione  a  generali  e  predeterminati  indici  di
rischio per la sicurezza: 
  a) movimentazioni nei  porti,  rade,  terminali  petroliferi  delle
navi, in arrivo o in partenza,  aventi  a  bordo  le  seguenti  merci
pericolose: prodotti petroliferi, prodotti chimici, esplosivi, gas; 
  b) movimentazioni di navi da/per l'ormeggio/rada,  in  presenza  di
condizioni meteo  marine  particolarmente  avverse,  o  di  qualsiasi
evento straordinario che riguarda le navi  e  gli  impianti  ad  esse
collegati; 
  c) movimentazioni di  navi  passeggeri  e  servizi  strumentali  ai
trasporti da e per le isole; 
  d) operativita'  per  tutta  la  durata  giornaliera  prevista  dal
Regolamento di servizio del cosiddetto «rimorchiatore di guardia», il
quale, quando non impegnato in operazioni di  emergenza,  soccorso  o
salvataggio,  puo'  essere  adibito  all'espletamento   delle   altre
prestazioni indispensabili di cui al presente comma. 
  3. I soggetti sindacali che proclamano lo  sciopero,  i  lavoratori
che esercitano  il  relativo  diritto,  le  imprese  che  erogano  il
servizio devono assicurare, altresi', durante lo sciopero, ogni altra
operazione,  non  ricompresa  nell'elenco  di  cui  al  comma   2   e
riguardante anche navi diverse da  quelle  individuate  nel  predetto
comma 2, valutata indifferibile dall'autorita' marittima competente e
disposta da quest'ultima, con proprio provvedimento, con  riferimento
a ciascun porto, per  ragioni  di  sicurezza,  non  predeterminabili,
dettate da particolari condizioni di  pericolosita',  avuto  riguardo
alla tipologia di merci movimentate, alla tipologia di traffico, alla
stazza e caratteristica della nave, alle caratteristiche  orografiche
e morfologiche del territorio, alla conformazione dei bacini portuali
e dei fondali, alle infrastrutture portuali,  nonche'  ad  eventuali,
ulteriori variabili legate ad ogni singola realta' portuale. Per navi
diverse da quelle individuate nel  predetto  comma  2  si  intendono,
salvo eventuali ulteriori  determinazioni  dell'autorita'  marittima,
navi che trasportano animali vivi, merci deperibili,  beni  di  prima
necessita', tra cui l'approvvigionamento  energetico,  navi  militari
nazionali  ed  estere,  navi  portacontainer  che  trasportano  merci
promiscue. 
  Devono essere, inoltre, assicurate tutte le prestazioni,  richieste
dall'autorita' marittima, finalizzate a rimuovere rischi, in  materia
di sicurezza,  derivanti  da  situazioni  di  congestionamento  degli
specchi  acquei  portuali,  indipendentemente  dal  carico  e   dalla
tipologia delle navi. 
  4. Al fine di garantire le prestazioni  indispensabili  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3, in funzione delle caratteristiche tecnico-nautiche di
ciascun porto, il numero minimo dei rimorchiatori, che devono  essere
operativi in caso di  sciopero,  e'  stabilito,  con  ordinanza,  dai
Comandanti  delle  singole  Capitanerie  di  porto,  quali  autorita'
«terze» rispetto alla materia della navigazione.