Art. 11 Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni indispensabili Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni indispensabili, previste dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e' quello normalmente incluso in ciascun turno di lavoro e previsto da tabella d'armamento, riferito al numero minimo di rimorchiatori, di cui al comma 4 dell'art. 10, salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore. Invita il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti, a dare formale comunicazione del presente provvedimento a tutte le Capitanerie di porto e a disporre i provvedimenti conseguenti all'adozione della regolamentazione provvisoria. Dispone la notifica della presente delibera alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, alle associazioni datoriali Assorimorchiatori e Federimorchiatori. Dispone altresi' la notifica della presente delibera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti - Divisione 3, e Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ad Assoporti, la trasmissione alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, nonche', per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. Roma, 20 maggio 2013 Il Presidente: Alesse