Art. 11 
 
 
              Individuazione dei lavoratori da inserire 
             nel piano delle prestazioni indispensabili 
 
  Il  personale   necessario   all'espletamento   delle   prestazioni
indispensabili, previste dalla legge n. 146 del  1990,  e  successive
modificazioni, e' quello normalmente  incluso  in  ciascun  turno  di
lavoro e previsto da tabella d'armamento, riferito al  numero  minimo
di rimorchiatori, di cui al comma 4 dell'art. 10, salve le  eventuali
sostituzioni per i casi di forza maggiore. 
 
                               Invita 
 
il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione
generale per i porti,  a  dare  formale  comunicazione  del  presente
provvedimento a  tutte  le  Capitanerie  di  porto  e  a  disporre  i
provvedimenti   conseguenti   all'adozione   della   regolamentazione
provvisoria. 
    
 
                               Dispone 
 
la notifica della presente delibera alle segreterie  nazionali  delle
organizzazioni sindacali FILT  CGIL,  FIT  CISL,  Uiltrasporti,  alle
associazioni datoriali Assorimorchiatori e Federimorchiatori. 
    
 
                          Dispone altresi' 
 
la notifica della presente delibera al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Direzione generale per i porti  -  Divisione  3,  e
Direzione generale per il trasporto marittimo e per  le  vie  d'acqua
interne, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ad
Assoporti, la trasmissione  alle  organizzazioni  dei  consumatori  e
degli utenti, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni, nonche', per conoscenza, ai
Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio  dei  ministri,
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), della legge  n.  146  del
1990, e successive modificazioni. 
 
    Roma, 20 maggio 2013 
 
                                                Il Presidente: Alesse