Art. 2 Procedure di raffreddamento e di conciliazione 1. Divieto di azioni unilaterali: durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali. 2. Ambito di applicazione: in ogni caso, l'attivazione delle procedure di cui al presente articolo, la partecipazione alle stesse e la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto, ai fini della titolarita' negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure medesime. 3. Vertenze a carattere aziendale o locale: il soggetto collettivo che promuove uno stato di agitazione, prima della proclamazione di sciopero, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda, specificando, per iscritto, l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione devono corrispondere a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero. Entro cinque giorni dalla richiesta, l'azienda procede alla formale convocazione. L'incontro di apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi cinque giorni. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro cinque giorni dalla data di apertura del confronto. Decorso inutilmente tale termine, le procedure si intendono esaurite con esito negativo. Se l'azienda non convoca il soggetto collettivo richiedente, decorsi i cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, la fase si intende esaurita. Il tentativo deve, in ogni caso, esaurirsi entro i dieci giorni lavorativi successivi alla richiesta. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, e' inviato alla commissione di garanzia. In caso di esito positivo della procedura, il verbale deve contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione. In caso di esito negativo, nel verbale devono esser indicate le ragioni del mancato accordo. 4. Vertenze a carattere nazionale o relative al rinnovo del CCNL: con le stesse procedure e modalita' di cui al comma precedente, nel caso di controversia nazionale, la comunicazione dello stato di agitazione deve essere indirizzata, a cura del soggetto collettivo che lo promuove, all'associazione nazionale datoriale del settore interessata che provvedera' alla convocazione, nei termini previsti nel comma 3. 5. Sanzionabilita' del comportamento delle parti: l'omessa convocazione da parte dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro, da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonche' il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte da parte della commissione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere c), d), h), i), m), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazione. 6. Efficacia: nell'ambito della stessa vertenza sindacale, sia nazionale che aziendale/locale, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi piu' di novanta giorni dalla conclusione delle procedure medesime.