Art. 3 Preavviso 1. Ai fini della comunicazione all'utenza e della predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili, la proclamazione di sciopero deve essere comunicata per iscritto, se l'astensione ha rilievo locale o aziendale, alle aziende interessate, al prefetto, all'autorita' marittima, all'autorita' portuale (se presente), territorialmente competenti, alla commissione di garanzia ed all'Osservatorio sui conflitti sindacali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un preavviso minimo di dieci giorni. Se lo sciopero ha rilievo nazionale, la relativa comunicazione deve essere data, nei termini e secondo le modalita' sopra indicate, alle associazioni nazionali datoriali del settore, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla commissione di garanzia ed all'Osservatorio sui conflitti sindacali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei casi di astensioni dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.