Art. 3 
 
 
                              Preavviso 
 
  1. Ai fini della comunicazione all'utenza e  della  predisposizione
delle   misure   necessarie    all'erogazione    delle    prestazioni
indispensabili, la proclamazione di sciopero deve  essere  comunicata
per iscritto, se l'astensione ha rilievo  locale  o  aziendale,  alle
aziende   interessate,   al   prefetto,   all'autorita'    marittima,
all'autorita' portuale (se  presente),  territorialmente  competenti,
alla  commissione  di  garanzia  ed  all'Osservatorio  sui  conflitti
sindacali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
con un preavviso minimo di dieci giorni. 
  Se lo sciopero ha rilievo nazionale, la relativa comunicazione deve
essere data, nei termini e secondo le modalita' sopra indicate,  alle
associazioni nazionali datoriali del settore, al Ministero del Lavoro
e  delle  politiche  sociali,  alla  commissione   di   garanzia   ed
all'Osservatorio sui conflitti sindacali, presso il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  2. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, della legge
n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei casi  di  astensioni
dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o  di  protesta  per
gravi  eventi  lesivi  dell'incolumita'   e   della   sicurezza   dei
lavoratori.