Art. 4 
 
 
                Requisiti dell'atto di proclamazione 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, ogni  atto  di
proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione  di  sciopero.
Il soggetto collettivo che  proclama  un'astensione  dal  lavoro,  in
relazione allo stesso bacino di utenza, puo' procedere ad  una  nuova
proclamazione    solo    dopo    l'effettuazione    dello    sciopero
precedentemente  indetto.  L'atto  di  proclamazione  deve  contenere
l'indicazione della data, dell'ora di inizio e termine, della durata,
delle modalita' di attuazione  e  delle  motivazioni  dell'astensione
collettiva dal lavoro.  Nell'atto  di  proclamazione  deve,  inoltre,
essere  indicata  la  data  di   esperimento   delle   procedure   di
raffreddamento e di conciliazione.