Art. 4 Requisiti dell'atto di proclamazione 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, ogni atto di proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero. Il soggetto collettivo che proclama un'astensione dal lavoro, in relazione allo stesso bacino di utenza, puo' procedere ad una nuova proclamazione solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedentemente indetto. L'atto di proclamazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora di inizio e termine, della durata, delle modalita' di attuazione e delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro. Nell'atto di proclamazione deve, inoltre, essere indicata la data di esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.