Art. 5 Durata 1. La prima azione di sciopero non puo' avere una durata superiore a dodici ore. 2. Le astensioni successive alla prima, relative alla stessa vertenza, non possono superare la durata di ventiquattro ore. 3. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata continuativa. 4. Le astensioni dal lavoro consistenti nel diniego dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario sono equiparate allo sciopero e soggiacciono alle ordinarie regole in materia di procedure di raffreddamento e di preavviso, mentre la durata massima e' di diciotto giorni consecutivi. La proclamazione, con un unico atto, di un'astensione dal lavoro straordinario o supplementare e di un'astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro puo' avvenire soltanto se quest'ultima e' contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario; l'eventuale astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro e' calcolata come giornata di astensione dal lavoro straordinario, ai fini del computo dei 18 giorni di durata massima di quest'ultima.