Art. 5 
 
 
                               Durata 
 
  1. La prima azione di sciopero non puo' avere una durata  superiore
a dodici ore. 
  2. Le  astensioni  successive  alla  prima,  relative  alla  stessa
vertenza, non possono superare la durata di ventiquattro ore. 
  3. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico  periodo  di
durata continuativa. 
  4.  Le  astensioni  dal  lavoro  consistenti  nel   diniego   dello
svolgimento di lavoro supplementare e straordinario  sono  equiparate
allo sciopero e soggiacciono alle  ordinarie  regole  in  materia  di
procedure di raffreddamento e di preavviso, mentre la durata  massima
e' di diciotto giorni consecutivi. 
  La proclamazione, con un unico atto, di  un'astensione  dal  lavoro
straordinario  o  supplementare  e  di  un'astensione  dall'ordinaria
prestazione di lavoro  puo'  avvenire  soltanto  se  quest'ultima  e'
contenuta   nel    periodo    interessato    dall'astensione    dallo
straordinario; l'eventuale astensione dall'ordinaria  prestazione  di
lavoro  e'  calcolata  come  giornata  di   astensione   dal   lavoro
straordinario, ai fini del computo dei 18 giorni di durata massima di
quest'ultima.