Art. 6 
 
 
                  Intervallo tra azioni di sciopero 
 
  1. In ogni singolo porto, a prescindere dalla materia oggetto della
controversia, tra l'effettuazione di uno sciopero e la  proclamazione
del successivo,  da  parte  dello  stesso  soggetto  sindacale,  deve
intercorrere un intervallo di almeno un giorno. 
  2. Tra due azioni di  sciopero  proclamate  da  soggetti  sindacali
diversi, che incidono sullo stesso servizio  finale  e  sullo  stesso
bacino di utenza, deve intercorrere un  intervallo  di  almeno  dieci
giorni. 
  3. Tra  due  periodi  di  astensione  dal  lavoro  straordinario  e
supplementare, o  tra  uno  sciopero  ordinario  (non  ricadente  nei
diciotto giorni di astensione dallo straordinario)  ed  un'astensione
dal lavoro straordinario, da chiunque proclamati, devono intercorrere
almeno dieci giorni.