Art. 6 Intervallo tra azioni di sciopero 1. In ogni singolo porto, a prescindere dalla materia oggetto della controversia, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, da parte dello stesso soggetto sindacale, deve intercorrere un intervallo di almeno un giorno. 2. Tra due azioni di sciopero proclamate da soggetti sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno dieci giorni. 3. Tra due periodi di astensione dal lavoro straordinario e supplementare, o tra uno sciopero ordinario (non ricadente nei diciotto giorni di astensione dallo straordinario) ed un'astensione dal lavoro straordinario, da chiunque proclamati, devono intercorrere almeno dieci giorni.