Art. 7 
 
 
                        Revoca e sospensione 
 
  1.  Salvo  il  caso  di  accordo,  di  intervento  da  parte  della
commissione  di  garanzia  o  dell'autorita'  competente  ad  emanare
l'ordinanza di cui  all'art.  8  della  legge  n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni, la revoca  spontanea  dello  sciopero  deve
essere comunicata  agli  stessi  soggetti  destinatari  dell'atto  di
proclamazione  almeno  cinque  giorni  prima  della  data  di  inizio
dell'astensione dal lavoro. 
  La revoca sara' considerata operata su richiesta della  commissione
di garanzia, ai fini previsti dall'art. 2, comma 6,  della  legge  n.
146 del 1990, e successive modificazioni, solo  se  comunicata  entro
cinque giorni dalla ricezione  del  provvedimento  della  commissione
medesima. 
  Al riguardo, le aziende procedono  alle  comunicazioni  all'utenza,
previste dall'art. 2, comma 6,  della  legge  citata,  almeno  cinque
giorni prima dell'inizio dello sciopero.