Art. 7 Revoca e sospensione 1. Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della commissione di garanzia o dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca spontanea dello sciopero deve essere comunicata agli stessi soggetti destinatari dell'atto di proclamazione almeno cinque giorni prima della data di inizio dell'astensione dal lavoro. La revoca sara' considerata operata su richiesta della commissione di garanzia, ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, solo se comunicata entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento della commissione medesima. Al riguardo, le aziende procedono alle comunicazioni all'utenza, previste dall'art. 2, comma 6, della legge citata, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero.