Art. 8 Franchigie ed esclusioni 1. E' esclusa l'effettuazione di scioperi nei seguenti periodi di piu' intenso traffico interno e internazionale: dal 21 dicembre al 7 gennaio; dal 5 agosto al 25 agosto; nelle tre giornate che precedono e che seguono la Pasqua; nelle tre giornate che precedono e che seguono le giornate di consultazione elettorale nazionale, europea, regionale e amministrativa generale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio; nella giornata precedente e in quella seguente le giornate di consultazione elettorale amministrativa, limitatamente al porto interessato alla consultazione, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio. 2. Le strutture regionali e territoriali competenti eviteranno di proclamare scioperi in concomitanza con manifestazioni che riguardano direttamente i porti, o le relative citta', interessati dall'azione di protesta.