Art. 8 
 
 
                      Franchigie ed esclusioni 
 
  1. E' esclusa l'effettuazione di scioperi nei seguenti  periodi  di
piu' intenso traffico interno e internazionale: 
  dal 21 dicembre al 7 gennaio; 
  dal 5 agosto al 25 agosto; 
  nelle tre giornate che precedono e che seguono la Pasqua; 
  nelle tre giornate che precedono  e  che  seguono  le  giornate  di
consultazione   elettorale   nazionale,    europea,    regionale    e
amministrativa  generale,  ivi  compresi  gli  eventuali   turni   di
ballottaggio; 
  nella giornata precedente e  in  quella  seguente  le  giornate  di
consultazione  elettorale  amministrativa,  limitatamente  al   porto
interessato alla consultazione, ivi compresi gli eventuali  turni  di
ballottaggio. 
  2. Le strutture regionali e territoriali competenti  eviteranno  di
proclamare scioperi in concomitanza con manifestazioni che riguardano
direttamente i porti, o le relative citta',  interessati  dall'azione
di protesta.