Art. 9 
 
 
                       Avvenimenti eccezionali 
 
  1. In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare  gravita',  o
di calamita' naturali, gli scioperi, di qualsiasi  genere  dichiarati
od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare
applicazione ai provvedimenti previsti per le revoche tardive.