IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2013); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008,  n.  133  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo, la semplificazione, la competitivita',  la  stabilizzazione
della  finanza  pubblica  e  la  perequazione   tributaria,   ed   in
particolare  l'art.  66  che  disciplina  il  turn  over  di   alcune
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed, in particolare,  l'art.  14,
comma 6 che dispone che, a decorrere  dal  2012,  le  assunzioni  dei
segretari comunali e provinciali siano autorizzate con  le  modalita'
di cui al sopra richiamato art. 66, comma 10,  del  decreto-legge  n.
112 del 2008, per un numero di unita' non superiore all'80 per  cento
di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e  9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le  modalita'  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto l'art. 97 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali»
che prevede l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni provincia,  di
avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per  la
gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali,  iscritto
all'apposito albo  previsto  dal  successivo  art.  98  dello  stesso
decreto; 
  Considerato  che,  in  forza  della   specificita'   dello   status
giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con  il
Ministero  dell'interno  -  ex  Agenzia  autonoma  per  la   gestione
dell'albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  (AGES),  che  si
instaura con la prima nomina  e  la  conseguente  presa  di  servizio
presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto  di
dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi',
l'obbligo di erogazione del trattamento economico; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, ed in particolare l'art. 9, comma 31, il quale  stabilisce
che, al fine di agevolare il  processo  di  riduzione  degli  assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto medesimo «fermo  il  rispetto  delle
condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a  10  dell'art.
72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti  in
servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti
esclusivamente nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali  consentite
dalla legislazione vigente in base alle cessazioni  del  personale  e
con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie»; 
  Visto  l'art.  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
che  introduce  nuove  disposizioni  con  riguardo   ai   trattamenti
pensionistici; 
  Vista la circolare n. 2 dell'8  marzo  2012  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, registrata dalla Corte
dei conti il 18 maggio 2012 Reg. n. 4 -  Foglio  n.  313,  avente  ad
oggetto «decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in l. n.  214  del
2011, c.d. ''Decreto salva Italia'' - art. 24 - limiti massimi per la
permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto l'art. 55 del  CCNL  dei  segretari  comunali  e  provinciali
sottoscritto il 16 maggio 2001, ai sensi del quale «Il segretario  il
cui rapporto di lavoro si sia interrotto per  effetto  di  dimissioni
puo' richiedere all'Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla data  delle
dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In  caso
di accoglimento della richiesta, il segretario e'  ricollocato  nella
medesima fascia professionale posseduta al momento delle  dimissioni.
[..] la ricostituzione del rapporto di  lavoro  e'  subordinata  alla
disponibilita' del corrispondente posto nel numero complessivo  degli
iscritti all'albo»; 
  Visto l'art. 7, comma 31-ter, del predetto decreto-legge n. 78  del
2010 che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali,  istituita  dall'art.  102  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
stabilisce che il Ministero dell'interno succeda a titolo  universale
alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi  in
servizio,  comprensive  del  fondo  di  cassa,  siano  trasferite  al
Ministero medesimo; 
  Visto l'art. 10, comma 7, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.
174, che istituisce il Consiglio direttivo per l'Albo  Nazionale  dei
segretari comunali e provinciali, che formula  proposta  al  Ministro
dell'interno, fra l'altro, in merito alla definizione delle modalita'
procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei  segretari,
nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno -  ex  AGES,  in  data  12
ottobre 2012, n. 47973, con la quale si trasmette il decreto  del  10
ottobre 2012, n. 47625, afferente la richiesta al Dipartimento  della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  di
autorizzazione al trattenimento in servizio n. 15 segretari  comunali
e provinciali che hanno presentato istanza di permanenza in  servizio
oltre il 65° anno d'eta'; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno -  ex  AGES,  in  data  31
ottobre 2012, n. 51009, con la quale si trasmette il decreto  del  30
ottobre 2012, n. 50741, afferente la richiesta  al  trattenimento  in
servizio di ulteriori n. 4 segretari comunali e provinciali che hanno
presentato istanza di permanenza in servizio oltre  il  65°  anno  di
eta'; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno  -  ex  AGES  in  data  17
ottobre 2012, n. 48569, con la quale si trasmette il decreto  del  16
ottobre 2012, n. 48538, afferente la richiesta al Dipartimento  della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  di
autorizzazione alla  ricostituzione  del  rapporto  di  lavoro  della
dott.ssa  Caterina  Binetti,  nata  a  Bari  il  15  giugno  1970,  e
cancellata dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali a
decorrere dal 1° luglio 2010; 
  Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica, in data  27
novembre 2012, n. 47772, con la quale e' stata chiesta,  tra  l'altro
al Ministero dell'interno - ex  AGES  la  situazione  aggiornata  del
fabbisogno di segretari; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno  -  ex  AGES,  in  data  7
febbraio 2013, n. 5504, con la quale, si comunica, fra  l'altro,  che
nel corso degli anni 2011 e 2012 si sono verificate, rispettivamente,
n. 219 e n. 138 cessazioni dal servizio, e che, conseguentemente,  il
numero delle unita' assumibili, nella percentuale dell'80  per  cento
delle cessazioni, e' pari a n. 175 per  l'anno  2012  e  n.  110  per
l'anno 2013, per un totale di assunzioni  effettuabili  sul  turnover
2011 e 2012 di n. 285 unita'; 
  Considerato che, a seguito dell'autorizzazione di cui  al  D.P.C.M.
del 18 ottobre 2012, con il quale il Ministero dell'interno - ex AGES
veniva autorizzato a trattenere in servizio n. 19 segretari  comunali
e provinciali, nonche' a ricostituire il rapporto di lavoro con n.  2
segretari comunali, sono state gia' effettuate n. 18 assunzioni, come
comunicato nella citata nota del 7 febbraio 2013, n. 5504; 
  Ritenuto,  pertanto,   che   il   numero   di   assunzioni   ancora
autorizzabili rispetto alle cessazioni degli anni 2011 e 2012 ammonta
complessivamente a 267; 
  Considerato che con la suddetta nota del 7 febbraio 2013, n.  5504,
viene, altresi', comunicata la situazione aggiornata: delle  sedi  di
segreteria gestite, pari a n. 4149; delle sedi  vacanti,  pari  a  n.
895; dei segretari in servizio, pari a n. 3443; 
  Visto l'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del
2000 secondo cui il numero complessivo degli  iscritti  all'albo  non
puo' essere superiore al numero dei comuni e delle  province  ridotto
del numero  delle  sedi  unificate,  maggiorato  di  una  percentuale
determinata  ogni  due  anni   dal   consiglio   di   amministrazione
dell'Agenzia e funzionale  all'esigenza  di  garantire  una  adeguata
opportunita' di scelta da parte  dei  sindaci  e  dei  presidenti  di
provincia; 
  Ritenuto di aderire alle richieste del Ministero dell'interno -  ex
AGES, che risultano coerenti con il fabbisogno di personale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, Presidente di  Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'interno - ex Agenzia  autonoma  per  la  gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e'  autorizzato
a trattenere in  servizio  n.  19  unita'  di  segretari  comunali  e
provinciali.