Art. 5 Valutazione 1. Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'Amministrazione provvede all'esame delle stesse al fine di individuare i soggetti attuatori, distinti secondo le categorie di cui all'art. 2 del presente decreto. 2. All'esito del procedimento, l'elenco dei soggetti attuatori, distinti per categoria giuridica, e' approvato con provvedimento del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, pubblicato sul sito internet di questo Ministero. 3. Il provvedimento di cui al precedente comma indica, altresi', le modalita' con cui, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, i soggetti individuati sono invitati dall'Amministrazione a presentare un programma per dare esecuzione alle iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154/2004, gli obiettivi da realizzare, le risorse finanziarie disponibili, i criteri di valutazione dei programmi proposti; le modalita' di concessione dei finanziamenti. 4. Il responsabile del procedimento e' il dirigente dell'Unita' dirigenziale non generale PEMAC IV della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.