Art. 5 
 
 
                             Valutazione 
 
  1. Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni  di
interesse, l'Amministrazione provvede all'esame delle stesse al  fine
di individuare i soggetti attuatori, distinti secondo le categorie di
cui all'art. 2 del presente decreto. 
  2. All'esito del procedimento,  l'elenco  dei  soggetti  attuatori,
distinti per categoria giuridica, e' approvato con provvedimento  del
Direttore  generale  della  pesca  marittima   e   dell'acquacoltura,
pubblicato sul sito internet di questo Ministero. 
  3. Il provvedimento di cui al precedente comma indica, altresi', le
modalita'  con  cui,  compatibilmente  con  le  risorse   finanziarie
disponibili,     i     soggetti     individuati     sono     invitati
dall'Amministrazione a presentare un programma  per  dare  esecuzione
alle iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo
n. 154/2004, gli obiettivi  da  realizzare,  le  risorse  finanziarie
disponibili, i criteri di  valutazione  dei  programmi  proposti;  le
modalita' di concessione dei finanziamenti. 
  4. Il responsabile del procedimento  e'  il  dirigente  dell'Unita'
dirigenziale non generale PEMAC IV  della  Direzione  generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura.