Art. 3 Modello UNI-Intermittente 1. Con decreto del direttore generale delle politiche dei servizi per il lavoro e' adottato il modello di comunicazione «UNI-Intermittente» utilizzabile ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) e da compilarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. 2. Il modello «UNI-Intermittente» deve comunque contenere i dati identificativi del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro, la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce.