Art. 3 
 
 
                      Modello UNI-Intermittente 
 
  1. Con decreto del direttore generale delle politiche  dei  servizi
per   il   lavoro   e'   adottato   il   modello   di   comunicazione
«UNI-Intermittente» utilizzabile ai fini delle comunicazioni  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) e da  compilarsi  esclusivamente
attraverso strumenti informatici. 
  2. Il modello «UNI-Intermittente» deve comunque  contenere  i  dati
identificativi del lavoratore, i dati identificativi  del  datore  di
lavoro, la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui  la
chiamata si riferisce.