Art. 4 
 
 
                     Modalita' di comunicazione 
 
  1. Ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art.  35,  comma
3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il  modello
di cui all'art. 3 deve essere trasmesso  esclusivamente  secondo  una
delle seguenti modalita': 
    a) via e-mail  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
appositamente creato; 
    b) per il tramite del servizio informatico reso  disponibile  sul
portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). 
  2. Ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art.  35,  comma
3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e'  altresi'
possibile trasmettere un SMS contenente almeno il codice fiscale  del
lavoratore. Tale modalita' e' utilizzabile esclusivamente in caso  di
prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.  Con
il decreto di cui all'art. 3, comma 1,  sono  indicate  le  modalita'
tecniche per l'effettuazione della comunicazione di cui  al  presente
comma. 
  3. Per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto  legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  16  luglio  1947,  n.  708   la
comunicazione di  cui  al  presente  decreto  si  intende  effettuata
attraverso la richiesta del certificato  di  cui  all'art.  10  dello
stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708. 
  4. La trasmissione effettuata con modalita' diverse  da  quelle  di
cui ai commi precedenti  non  e'  valida  ai  fini  dell'assolvimento
dell'obbligo di cui all'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276. 
  5. La copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro  o
dai  soggetti  abilitati,  fa  fede,  salvo  prova  di   falso,   per
documentare l'adempimento di legge. 
  6. Esclusivamente nei casi di malfunzionamento dei sistemi  di  cui
al comma 1  e'  possibile  effettuare  la  comunicazione  di  cui  al
presente  decreto  al   numero   FAX   della   competente   Direzione
territoriale  del  lavoro.  In   tali   ipotesi   costituisce   prova
dell'adempimento la comunicazione  di  malfunzionamento  del  sistema
unitamente alla  ricevuta  di  trasmissione  del  FAX,  anche  se  la
ricezione  dello  stesso  non  sia  andata  a  buon  fine  per  cause
imputabili all'ufficio.