Art. 4 Modalita' di comunicazione 1. Ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il modello di cui all'art. 3 deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalita': a) via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente creato; b) per il tramite del servizio informatico reso disponibile sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). 2. Ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e' altresi' possibile trasmettere un SMS contenente almeno il codice fiscale del lavoratore. Tale modalita' e' utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. Con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, sono indicate le modalita' tecniche per l'effettuazione della comunicazione di cui al presente comma. 3. Per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 la comunicazione di cui al presente decreto si intende effettuata attraverso la richiesta del certificato di cui all'art. 10 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. 4. La trasmissione effettuata con modalita' diverse da quelle di cui ai commi precedenti non e' valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 5. La copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro o dai soggetti abilitati, fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge. 6. Esclusivamente nei casi di malfunzionamento dei sistemi di cui al comma 1 e' possibile effettuare la comunicazione di cui al presente decreto al numero FAX della competente Direzione territoriale del lavoro. In tali ipotesi costituisce prova dell'adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del FAX, anche se la ricezione dello stesso non sia andata a buon fine per cause imputabili all'ufficio.