IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il comma 19, secondo periodo, dell'art.  31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), in cui e'  previsto
che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato,  utilizzando  il  sistema  web
appositamente previsto per il patto di stabilita'  interno  nel  sito
http://pattostabilitainterno.tesoro.it,  il  prospetto   dimostrativo
dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del citato  art.
31, la cui definizione e modalita' di trasmissione sono definite  con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali; 
  Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 19 dell'art.  31  della
legge n. 183 del 2011, che prevede che la  mancata  trasmissione  del
prospetto dimostrativo degli  obiettivi  programmatici  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
del  suddetto   decreto   nella   Gazzetta   Ufficiale,   costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno; 
  Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011,  in  cui
e' prevista, ai fini della determinazione dello  specifico  obiettivo
di saldo finanziario per l'anno 2013, l'applicazione alla media della
spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009,  come  desunta  dai
certificati di  conto  consuntivo,  delle  percentuali  indicate  nel
medesimo comma  e  distinte  per  province,  comuni  con  popolazione
compresa  tra  1.001  e  5.000  abitanti  e  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000 abitanti; 
  Visto il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che,  nel
definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente  soggetto
al patto di stabilita' interno, fa riferimento al  saldo  finanziario
tra le entrate finali e le spese  finali,  calcolato  in  termini  di
competenza mista, costituito  dalla  somma  algebrica  degli  importi
risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in
conto capitale, al netto, rispettivamente,  delle  entrate  derivanti
dalle  riscossioni  di  crediti  e  delle   spese   derivanti   dalle
concessioni di  crediti,  considerando  come  valori  di  riferimento
quelli riportati nei certificati di conto consuntivo; 
  Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che,  ai
fini del concorso al contenimento  dei  saldi  di  finanza  pubblica,
prevede che gli enti soggetti al patto di stabilita'  interno  devono
conseguire, per gli anni 2013 e successivi, un saldo  finanziario  in
termini di competenza mista non inferiore al  valore  individuato  ai
sensi del richiamato comma 2,  diminuito  di  un  importo  pari  alla
riduzione dei trasferimenti di  cui  al  comma  2  dell'art.  14  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visti  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  13   marzo   2012,
pubblicato nella G.U. n.  66  del  19  marzo  2012,  il  decreto  del
Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 72  del
26 marzo 2012 e il decreto del Ministro dell'interno del  19  ottobre
2012, pubblicato nella G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012, con  i  quali
e' operata, a decorrere dal 2012, la riduzione delle  erogazioni  dal
bilancio  dello  Stato  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  14   del
decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Visto il comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, che dispone che al fine di ripartire, tra gli enti  del  singolo
livello di governo, l'ammontare del concorso alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, le province ed i comuni,  con  decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
locali sono ripartiti in due classi,  sulla  base  della  valutazione
ponderata dei parametri di virtuosita' elencati nel medesimo comma  2
corretti, al fine di tener conto della realta' socio-economica, con i
seguenti due indicatori: il valore  delle  rendite  catastali  ed  il
numero di occupati; 
  Visto  il  primo  periodo  del  comma  3   dell'articolo   20   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, - come modificato  dall'art.  30,
comma 2, della legge n. 183 del 2011 e dall'art. 1, comma 429,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 - che  dispone  che  gli  enti  locali
collocati nella classe virtuosa, in esito a quanto previsto dal comma
2, fermo restando  l'obiettivo  del  comparto,  conseguono  un  saldo
obiettivo pari a zero; 
  Visto il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che,  per
le province ed i comuni con popolazione superiore  a  1.000  abitanti
collocati nella classe degli enti non virtuosi,  in  esito  a  quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del  decreto-legge  n.  98  del
2011, prevede l'applicazione delle percentuali di cui al comma 2  del
medesimo  art.  31,  come  rideterminate  con  decreto  del  Ministro
dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
locali, in attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge n.  98
del 2011. Le percentuali rideterminate non possono essere  superiori,
per le province, a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016,  per
i comuni con popolazione superiori a 5.000 abitanti, a 15,8 per cento
per gli anni dal 2013 al 2016 e per i comuni con popolazione compresa
tra i 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8
per cento per gli anni dal 2014 al 2016; 
  Visto il comma 23 dell'art. 31 della stessa legge n. 183  del  2011
che prevede che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno  2009
sono assoggettati alle regole  del  patto  di  stabilita'  interno  a
partire dal terzo anno successivo a  quello  della  loro  istituzione
assumendo, quale base di calcolo  su  cui  applicare  le  regole,  le
risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima e che quelli
istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui
applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio
2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009; 
  Visto il comma 3-bis dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011,
introdotto dall'art. 1, comma 429, della legge n. 228 del  2012,  che
prevede che gli obiettivi del patto di stabilita'  interno  del  2013
degli enti che partecipano alla  sperimentazione  dell'armonizzazione
dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di 20 milioni di  euro,  sulla
base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
sentita la Conferenza unificata; 
  Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge  13  dicembre  2010,  n.
220, come sostituito dal comma 5 dell'art. 7 del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente modificato  dall'art.  1,
comma 438, della legge n. 228 del 2012, che prevede che  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  con  apposito  decreto,  emanato  di
concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  autorizza  la  riduzione  degli
obiettivi annuali degli enti soggetti al patto di stabilita'  interno
in base ai criteri definiti con il medesimo decreto e  che  l'importo
della riduzione complessiva per comuni e province e' commisurato agli
effetti  finanziari  determinati  dall'applicazione  della   sanzione
operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo  del  patto
di  stabilita'  interno,  a  valere   sul   fondo   sperimentale   di
riequilibrio e sui trasferimenti erariali destinati ai  comuni  della
Regione Siciliana e della Sardegna; 
  Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che prevede
che, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia  di
sanzioni che richiamano il fondo sperimentale  di  riequilibrio  o  i
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e
della  Sardegna  si  intendono  riferite  al  fondo  di  solidarieta'
comunale istituito dal comma 380, lettera b),  del  medesimo  art.  1
della legge di stabilita' 2013; 
  Visto il comma 17, ultimo periodo, dell'art. 32 della legge n.  183
del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 433, lettera  c),  della
legge n. 228 del 2012,  che  conferma,  anche  per  l'anno  2013,  le
disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge  n.
220 del 2010 in materia di regionalizzazione del patto di  stabilita'
interno; 
  Visto l'ultimo periodo del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220
del 2010, introdotto dal comma 434 dell'art. 1 della legge n. 228 del
2012, che prevede che, nell'anno 2013, le regioni, escluse la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
possono  autorizzare  gli  enti  locali  del  proprio  territorio   a
peggiorare il loro saldo  programmatico  attraverso  un  aumento  dei
pagamenti  in  conto  capitale  e,   contestualmente,   procedono   a
rideterminare  i  propri  obiettivi  programmatici  in   termini   di
competenza eurocompatibile e di competenza  finanziaria,  riducendoli
dello stesso importo; 
  Visto il comma 138-bis dell'art. 1 della legge  n.  220  del  2010,
come introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera d), del  decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che, ai  fini  dell'applicazione
del  richiamato  comma  138,  le  regioni  definiscono   criteri   di
virtuosita'  e  modalita'  operative  previo  confronto  in  sede  di
Consiglio  delle  autonomie  locali  e,  ove  non  istituito,  con  i
rappresentanti regionali delle autonomie locali; 
  Visto il comma 139 dell'art. 1 della legge  n.  220  del  2010  che
prevede che a decorrere  dall'anno  2011,  la  regione  Trentino-Alto
Adige  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
autorizzare gli enti locali del proprio territorio  a  peggiorare  il
loro saldo  programmatico,  migliorando  contestualmente  il  proprio
saldo programmatico per lo stesso importo; 
  Visto il comma 140 dell'art. 1 della legge n. 220  del  2010,  come
sostituito dall'art. 2, comma 33, lettera e),  del  decreto-legge  n.
225 del 2010, il quale dispone che,  ai  fini  dell'applicazione  dei
commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e  alle
regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, l'entita' dei  pagamenti
che possono effettuare nel corso dell'anno, e che le stesse  regioni,
entro il 31 ottobre, comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, con riferimento a ciascun ente  beneficiario,  gli  elementi
informativi   occorrenti   per   la   verifica    del    mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; 
  Visto il comma 141 dell'art. 1 della legge  n.  220  del  2010,  il
quale prevede che, a  decorrere  dall'anno  2011,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali
del  proprio  territorio,  integrare  le  regole  e  modificare   gli
obiettivi  posti  dal  legislatore  nazionale,  in   relazione   alla
diversita' delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando  le
disposizioni statali in materia  di  monitoraggio  e  di  sanzioni  e
l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione
dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione  e  che  tali
disposizioni sono  attuate  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
Conferenza unificata; 
  Visto il comma 142 dell'art. 1 della legge n. 220  del  2010,  come
modificato dall'art. 4, comma 12-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge26 aprile  2012,  n.
44, che prevede che, ai fini dell'applicazione del  comma  141,  ogni
regione definisce e comunica agli  enti  locali  il  nuovo  obiettivo
annuale del patto di stabilita' interno, determinato anche sulla base
dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie  locali  e
comunica, altresi', entro il termine perentorio del  31  ottobre,  al
Ministero dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica  del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  6
ottobre  2011,   n.   0104309,   concernente   la   regionalizzazione
orizzontale del patto di stabilita' interno di cui all'art. 1,  commi
141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Visti i commi 122 e seguenti dell'art. 1 della legge 228  del  2012
che  ripropongono  per  il  2013,  estendendolo  alle  province,   il
meccanismo del  cosiddetto  patto  verticale  incentivato  introdotto
dall'art. 16, comma 12-bis e seguenti,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95; 
  Visto l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 7 febbraio 2013 con il quale sono  stati  modificati
gli importi dalla Tabella 1 di cui al comma 122 dell'  art.  1  della
legge n. 228 del 2012; 
  Visto  l'art.  4-ter  del  decreto-legge  n.  16  del  2012,   come
modificato dall'art. 16, comma 12, del decreto-legge n. 95 del  2012,
convertito con modificazioni dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135  e
successivamente modificato dall'art. 1, comma 437, della legge n. 228
del 2012, che ha introdotto il cosiddetto Patto di stabilita' interno
"orizzontale nazionale"; 
  Visto l'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012,  che
stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio
finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario  attestano,
con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge  n.
183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari  acquisiti  nell'ambito
del Patto di stabilita' interno "orizzontale  nazionale"  sono  stati
utilizzati esclusivamente per effettuare spese per  il  pagamento  di
residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione,
nell'anno di riferimento, non  sono  riconosciuti  i  maggiori  spazi
finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 che
per l'anno 2013 prevede la  sospensione  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 4-ter, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 16 del 2012; 
  Visto il comma 6-bis dell'art. 16 del decreto-legge 6  luglio  2012
n. 95, aggiunto dall'art. 8, comma 3, del  decreto-legge  10  ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazioni  dalla  legge  7  dicembre
2012,  n.  213,  in  base  al  quale,  per  l'anno  2012,  ai  comuni
assoggettati alle regole del patto  di  stabilita'  interno,  non  si
applica la riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio  e  dei
trasferimenti erariali di cui al comma 6 del medesimo articolo e  che
gli importi delle riduzioni da imputare a  ciascun  comune  non  sono
validi ai fini del patto di  stabilita'  interno  e  sono  utilizzati
esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito; 
  Visto che, secondo la citata disposizione di  cui  al  comma  6-bis
dell'art. 16 del decreto-legge  6  luglio  2012  n.  95,  cosi'  come
risultante  dalle  ultime  modifiche  intervenute,  le  risorse   non
utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la  riduzione  anticipata  del
debito sono recuperate nel 2013, con le modalita' di cui al comma 6 e
che, a tal fine, i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro
il termine perentorio del  31  marzo  2013  e  secondo  le  modalita'
definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro  il
31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione o  per  la
riduzione anticipata del debito; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  31  gennaio  2013,
pubblicato nella G.U. n. 44 del 21 febbraio 2013,  con  il  quale  e'
stato  approvato  il  modello  di  comunicazione  degli  importi  non
utilizzati per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito,  in
applicazione del comma 6-bis, dell'art. 16, del decreto-legge  n.  95
del 2012; 
  Considerato che in caso  di  mancata  comunicazione  da  parte  dei
comuni entro il predetto termine perentorio, il recupero nel 2013  e'
effettuato per un importo pari al totale del valore  della  riduzione
non operata nel 2012, disposta con il predetto decreto  del  Ministro
dell'interno del 25 ottobre 2012 come  successivamente  rideterminata
con decreto del Ministro dell'interno del 31 gennaio 2013; 
  Visto  l'ultimo  periodo  del  comma   6-bis   dell'art.   16   del
decreto-legge n. 95 del 2012 ai  sensi  del  quale,  nell'anno  2013,
l'obiettivo del patto  di  stabilita'  interno  di  ciascun  ente  e'
migliorato di un importo pari al recupero  effettuato  dal  Ministero
dell'interno nello stesso anno; 
  Visto il comma 436 dell'art. 1 della legge  228  del  2012  che  ha
disposto l'abrogazione del comma 24 dell'art. 31 della legge 183  del
2011; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui al comma 19, secondo periodo,  dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto  ministeriale
concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato  per
ciascun ente ai sensi del predetto art. 31; 
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta 24 aprile 2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000
abitanti trasmettono al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  le  informazioni
concernenti gli  obiettivi  programmatici  del  patto  di  stabilita'
interno per il triennio 2013-2015, ai sensi del comma 19 dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011,  secondo  i  prospetti  e  le  modalita'
contenuti nell'allegato A al presente decreto. 
  2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente
il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di  stabilita'
interno  nel  sito  http://pattostabilitainterno.tesoro.it  -   entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. Le province e  i  comuni  con  popolazione  superiore  ai  1.000
abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto  degli  obiettivi
nei modi e nei tempi precedentemente indicati  sono  considerati,  ai
sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'art. 31  della  legge
n. 183 del 2011, inadempienti al patto di stabilita' interno. 
  4.  Terminato  l'anno  di  riferimento  non  e'   piu'   consentito
trasmettere  il  prospetto   dell'obiettivo   o   variare   le   voci
determinanti  l'obiettivo  del  medesimo  anno.  Per   l'anno   2013,
pertanto, eventuali comunicazioni, rettifiche  o  variazioni  possono
essere effettuate esclusivamente tramite il sistema web all'indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it,  entro   e   non   oltre   il
31dicembre 2013. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria   Generale   dello   Stato   provvede    all'aggiornamento
dell'allegato al  presente  decreto  a  seguito  di  eventuali  nuovi
interventi   normativi   volti   a   modificare   le    regole    per
l'individuazione   dell'obiettivo,   dandone    comunicazione    alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 maggio 2013 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio