IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l' art. 2545 sexiesdecies c.c.; 
  Viste le  risultanze  del  verbale  di  ispezione  straordinaria  e
successivo accertamento del 26 ottobre 2010 redatto  dagli  ispettori
incaricati dal Ministero  dello  sviluppo  economico,  relative  alla
«Societa' cooperativa per case economiche in S. Croce»  con  sede  in
Roma , risultanze cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Tenuto conto che a seguito della citata ispezione straordinaria  e'
stato dato avvio al procedimento per l'adozione del provvedimento  di
gestione commissariale dell'Ente  con  nota  del  5  ottobre  2011  -
prot.0185753; 
  Considerato che, nello statuto e'  indicato  come  oggetto  sociale
«[...] costruzione di case economiche  e  popolari  da  assegnare  in
proprieta' o attribuire in uso  esclusivo  ai  soci  [...]»,  essendo
avvenuta  l'assegnazione  degli  immobili  ai  soci  la   cooperativa
sembrerebbe aver conseguito il suo scopo, sebbene non abbia  ad  oggi
costituito i condomini e per tale motivo non apre la successiva  fase
di liquidazione delle aree commerciali; 
  Considerato che l'ente in argomento dispone di aree commerciali  in
una zona centrale di  Roma  (quartiere  S.  Giovanni),e,  pur  avendo
assegnato gli alloggi ai soci, ad oggi non ha  separato  la  gestione
condominiale da  quella  societaria  confondendo  la  c.d.  «gestione
condominiale» con i proventi di natura squisitamente commerciale; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative sulla proposta di gestione commissariale formulata  dagli
ispettori negli accertamenti conclusi in data 26 ottobre 2010; 
  Vista la copiosa corrispondenza inoltrata dalla  cooperativa,  alla
luce della quale l'Amministrazione a difesa degli  interessi  sociali
ha ritenuto opportuno sospendere, con nota  del  4  settembre  2012 -
prot. 0184254, il procedimento amministrativo precedentemente avviato
e  richiedere   ulteriori   approfondimenti   ispettivi   finalizzati
all'accertamento dei fatti comunicati dagli interessati; 
  Visti gli esiti degli ulteriori accertamenti ispettivi, conclusi in
data 7 marzo  2013,  che  hanno  confermato  le  irregolarita',  gia'
precedentemente rilevate, riproponendo l'adozione  del  provvedimento
di gestione commissariale; 
  Vista la ministeriale del 22 marzo 2013  -  prot.  0048101  con  la
quale e' stata data comunicazione della prosecuzione del procedimento
amministrativo..» per l'adozione della  gestione  commissariale  alla
luce degli accertamenti ispettivi conclusi il 7 marzo 2013; 
  Considerato  che  la  cooperativa,  a  seguito  della  anzi  citata
comunicazione  ha  prodotto  ulteriore  documentazione  acquisita  al
procedimento e sottoposta ad un nuovo esame del Comitato centrale per
le cooperative, piu' precisamente: 
      nota datata 22 marzo 2013 osservazioni e  controdeduzioni  alla
proposta di gestione commissariale formulata  dagli  ispettori  il  7
marzo 2013, 
      nota datata 27 marzo 2013 osservazioni  alla  comunicazione  di
prosecuzione  del  procedimento  amministrativo  per  l'adozione  del
provvedimento di gestione commissariale; 
  Richiamata la nota ministeriale 17 maggio 2013 - prot.  n.  0082330
di replica alle controdeduzioni formulate dalla  cooperativa  avverso
l'adozione del provvedimento di gestione commissariale; 
  Tenuto conto che dall'esame degli accertamenti si rileva  che  sono
state contestate, mediante  regolare  diffida,  alla  cooperativa  le
sottoelencate irregolarita': 
      l'attivita'   indicata   nello    statuto    non    corrisponde
all'attivita' effettivamente svolta dalla compagine sociale; 
      l'amministrazione degli  immobili  e'  indistinta:  non  vi  e'
differenziazione tra la gestione delle  porzioni  di  proprieta'  dei
soci  e  dei  non  soci,  ne  consegue  che  non   vi   e'   garanzia
sull'attribuzione del vantaggio mutualistico ai  soli  componenti  la
compagine sociale; 
      non e'  stato  costituito  il  condominio  in  ottemperanza  al
dettato dall'art. 1129 c.c; 
  Considerato che la cooperativa, ente  mutualistico,  nella  realta'
gestisce da anni il patrimonio e l'attivita' commerciale  di  affitto
dei locali e dei magazzini non assegnati ai soci  come  una  societa'
lucrativa di servizi, senza rispetto della corretta attribuzione  del
vantaggio mutualistico ai soli soci aventi diritto; 
  Visto il parere favorevole espresso  nuovamente  dalla  Commissione
Centrale  per  le  Cooperative  in  data  9  maggio  2013  in  merito
all'adozione del provvedimento di gestione commissariale; 
  Tenuto conto che la natura della gestione commissariale e' tesa  al
risanamento della corretta gestione, mediante la revoca degli  organi
sociali  e  la  nomina  di  un  professionista  esterno,  di  fiducia
dell'Amministrazione,  cui  affidare  il  compito  per   un   periodo
determinato; 
  Ritenuta l'opportunita' di disporre il  provvedimento  di  gestione
commissariale ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies c.c.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono revocati gli amministratori ed i sindaci  della  Soc.  Coop.va
«Per case economiche S. Croce», con sede in Roma, costituita in  data
11 dicembre 1903, codice fiscale 02930650581,  e  la  cooperativa  e'
posta in gestione commissariale ai sensi dell' art. 2545 sexiesdecies
c.c. per dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.