IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma
3 prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione  della
garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati  con  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221   e,   in
particolare, l'art. 30, comma 6, ove  e'  stabilito  che,  in  favore
delle  "start-up  innovative"  e  degli   "incubatori   certificati",
l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese  di
cui alla legge n. 662/96 e' concesso gratuitamente e secondo  criteri
e modalita' semplificati,  individuati  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la definizione di piccola e  media  impresa  contenuta  nella
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  nell'allegato  1  al  Regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del  9
agosto  2008,  nonche'  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita'
produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. del  12  ottobre
2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di  individuazione
di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11  novembre
2010, con il quale e' stato istituito uno specifico regime  di  aiuto
per la concessione di agevolazioni  in  forma  di  garanzia  e  altri
strumenti di mitigazione del rischio di credito; 
  Vista la decisione n. 4505 del  6  luglio  2010  con  la  quale  la
Commissione europea ha  approvato  il  metodo  nazionale  di  calcolo
dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e  medie
imprese,  notificato  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  (n.
182/2010) in data 14  maggio  2010,  nonche'  le  "Linee  guida"  per
l'applicazione del predetto metodo di calcolo di  cui  al  comunicato
dello stesso Ministero pubblicato nella G.U.R.I. del 3  agosto  2010,
n. 179; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
Trattato agli aiuti d'importanza minore  ("de  minimis"),  pubblicato
nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
marzo 2009 recante "Criteri, condizioni e modalita'  di  operativita'
della garanzia dello  Stato  di  ultima  istanza  in  relazione  agli
interventi del Fondo di garanzia,  di  cui  all'art.  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; 
  Vista la Comunicazione della  Banca  d'Italia  del  3  agosto  2009
recante indicazioni circa il  trattamento  prudenziale  da  applicare
alla garanzia di ultima istanza dello Stato ex art. 11, comma 4,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  25  marzo  2009  emanato  in
attuazione della norma citata; 
  Visto il Programma Operativo Nazionale "Ricerca  e  Competitivita'"
FESR 2007-2013, approvato con  decisione  della  Commissione  europea
C(2007)6882 del 21 dicembre 2007; 
  Visto il Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili  e
Risparmio  Energetico"  FESR  2007-2013,  approvato   con   decisione
C(2007)6820 della Commissione del 20 dicembre 2007; 
  Visto il Programma Operativo Interregionale "Attrattori  Culturali,
Naturali e  Turismo"  FESR  2007-2013,  approvato  con  decisione  n.
C(2008)5527 della Commissione del 6 ottobre 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23  novembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 285 del 6 dicembre 2012, recante "Approvazione delle condizioni di
ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere  generale   per
l'amministrazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662" e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante  "Semestre
europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia",   e,   in
particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede  che  ai
fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito  e  lo
sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo  di
garanzia di cui all' art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle
risorse finanziarie  disponibili,  con  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, possono  essere  modificati  e  integrati  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione della garanzia e  per  la  gestione  del
Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato  31  maggio  1999,  n.  248  e  successivi   decreti
attuativi, anche introducendo delle differenziazioni  in  termini  di
percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214,   recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici" e, in particolare, l'art. 39, il  quale  prevede:
al comma 1,  che  la  misura  della  copertura  degli  interventi  di
garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della copertura  massima
delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie  di  operazioni
finanziarie,  categorie  di  imprese  beneficiarie  finali,   settori
economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto  di  natura
non regolamentare, adottato dal Ministro  dello  sviluppo  economico,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al  comma  2,
che nel rispetto  degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  per  ogni
operazione finanziaria ammessa all'intervento del  Fondo  di  cui  al
comma  1,  la  misura  dell'accantonamento  minimo,   a   titolo   di
coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto  di  natura
non regolamentare adottato dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al  comma  3,
che l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di  cui
al comma 1 e' elevato a 2  milioni  e  cinquecentomila  euro  per  le
tipologie  di  operazioni  finanziarie,  le  categorie   di   imprese
beneficiarie finali, le aree geografiche e  i  settori  economici  di
appartenenza individuati con  decreto  di  natura  non  regolamentare
adottato dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e che una quota non  inferiore
all'80 per  cento  delle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  e'
riservata  ad  interventi  non  superiori  a   cinquecentomila   euro
d'importo massimo garantito per singola impresa; al comma 5  che  con
decreto di natura  non  regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello
sviluppo economico, d'intesa con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, puo' essere  modificata  la  misura  delle  commissioni  per
l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti,  a  pena  di
decadenza, in relazione alle  diverse  tipologie  di  intervento  del
Fondo di cui al comma 1; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) "Fondo": il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; 
    b) "Comitato di gestione": il Comitato di gestione del  Fondo  di
cui all'art. 15, comma 3,  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    c) "Decreto-legge n. 179/2012": il decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221 e successive modificazioni e integrazioni 
    d)  "Start-up  innovative":  le  imprese,  di  piccola  e   media
dimensione, di  cui  all'art.  25,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle  imprese
di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012; 
    e)  "Incubatori  certificati":   gli   incubatori   di   start-up
innovative certificati di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge
n. 179/2012, di piccola e media dimensione,  iscritti  nella  sezione
speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8,  del
medesimo decreto-legge n. 179/2012; 
    f)  "Disposizioni  operative  del  Fondo":  le   "condizioni   di
ammissibilita'  e  le  disposizioni   di   carattere   generale   per
l'amministrazione del Fondo", adottate dal Comitato di  gestione  del
Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
approvate dal  Ministro  dello  sviluppo  economico  con  decreto  23
novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 285 del 6 dicembre 2012,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  2. Per quanto non espressamente  disposto  nel  presente  articolo,
valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento  31  maggio
1999, n. 248  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e  nelle
Disposizioni operative del Fondo.