Art. 2 
 
                 Ambito e finalita' di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione di quanto  previsto  all'art.
30, comma 6, del decreto-legge  n.  179/2012,  stabilisce  criteri  e
modalita' semplificati di accesso alla garanzia del Fondo  in  favore
di start-up innovative e di incubatori certificati nonche', ai  sensi
di quanto  previsto  dall'art.  39,  comma  3,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni  dalla  legge  22
dicembre 2011,  n.  214,  l'importo  massimo  garantito  per  singola
impresa dal Fondo.