Art. 3 Criteri e modalita' di concessione della garanzia 1. In favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati la garanzia del Fondo e' concessa a titolo gratuito. 2. Sulle operazioni finanziarie riferite a start-up innovative e incubatori certificati la garanzia del Fondo e' concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o dell'incubatore a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione al'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste ai commi 4 e 5. 3. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti la garanzia del Fondo devono aver preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta secondo lo schema predisposto dal Soggetto gestore del Fondo, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012. La dichiarazione e' conservata dal soggetto richiedente e prodotta in caso di insolvenza dell'impresa start-up innovativa o dell'incubatore certificato o su semplice richiesta del Soggetto gestore del Fondo. 4. Sulle operazioni di cui al comma 2, la garanzia diretta del Fondo copre fino all'80% (ottanta percento) dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti dell'impresa start-up innovativa o dell'incubatore certificato. 5. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 2, la controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80% (ottanta percento) dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% (ottanta percento). Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80% (ottanta percento) della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore. 6. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola start-up innovativa o incubatore certificato, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al comma 2, e' pari a 2,5 milioni di euro. 7. Alle richieste di garanzia di cui al comma 2 e' riconosciuta priorita' nell'istruttoria e nella presentazione al Comitato di gestione. 8. Le richieste di garanzia riferite a start-up innovative e incubatori certificati che non rispettano la condizione di cui al comma 2, ovvero prive della dichiarazione di cui al comma 3, sono valutate e la relativa garanzia e' concessa sulla base delle ordinarie modalita' e procedure previste dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo, fermo restando quanto previsto al comma 1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 aprile 2013 Il Ministro dello sviluppo economico Passera Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 21