Art. 2 
 
Ripartizione del Fondo nazionale per il  concorso  finanziario  dello
                                Stato 
     agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario 
 
  Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare, sentita
la Conferenza Unificata, sono ripartire entro il 30 giugno di ciascun
anno le risorse stanziate sul Fondo. 
  La ripartizione  delle  risorse  di  cui  al  comma  precedente  e'
effettuata per il 90 % sulla base delle percentuali  riportate  sulla
Tabella 1 e per il residuo 10%  sulla  base  di  quanto  previsto  al
successivo art. 3. 
  A decorrere dall'anno 2015 la percentuale da ripartire  sulla  base
di  quanto  previsto  al  successivo  Articolo  3   e'   incrementata
biennalmente di due  punti  percentuali,  con  conseguente  riduzione
della quota inizialmente prevista nella misura del 90 % del fondo. 
  A titolo di anticipazione il 60% delle risorse stanziate sul  Fondo
e' ripartito ed erogato alle regioni sulla base delle percentuali  di
cui alla Tabella 1 e con le modalita' indicate al comma  6  dell'art.
16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 
  Il residuo 40% delle risorse stanziate sul fondo,  al  netto  delle
eventuali  riduzioni  conseguenti  al  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi di cui all'art. 1, e' erogato su base mensile  a  decorrere
dal mese di agosto di ciascun anno. 
  Con le medesime modalita' le regioni provvedono  ai  corrispondenti
trasferimenti agli enti locali.