Art. 2 Ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata, sono ripartire entro il 30 giugno di ciascun anno le risorse stanziate sul Fondo. La ripartizione delle risorse di cui al comma precedente e' effettuata per il 90 % sulla base delle percentuali riportate sulla Tabella 1 e per il residuo 10% sulla base di quanto previsto al successivo art. 3. A decorrere dall'anno 2015 la percentuale da ripartire sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 3 e' incrementata biennalmente di due punti percentuali, con conseguente riduzione della quota inizialmente prevista nella misura del 90 % del fondo. A titolo di anticipazione il 60% delle risorse stanziate sul Fondo e' ripartito ed erogato alle regioni sulla base delle percentuali di cui alla Tabella 1 e con le modalita' indicate al comma 6 dell'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Il residuo 40% delle risorse stanziate sul fondo, al netto delle eventuali riduzioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, e' erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno. Con le medesime modalita' le regioni provvedono ai corrispondenti trasferimenti agli enti locali.