Art. 3 
 
                  Riparto quota risorse subordinata 
         al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 
 
  La quota del 10% delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per il
concorso finanziario dello Stato agli oneri  del  trasporto  pubblico
locale anche ferroviario e' attribuita a ciascuna regione prendendo a
riferimento la percentuale di cui alla Tabella 1. 
  Qualora la regione raggiunga tutti gli obiettivi indicati  all'art.
1, la quota di cui al comma precedente e' assegnata integralmente. 
  Nel caso in cui gli obiettivi di  cui  all'art.  1  sono  raggiunti
parzialmente, alla regione e' assegnata parte della quota di  cui  al
comma 1, con le percentuali di seguito riportate: 
    a) 30% per un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed
economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto  pubblico
e per la progressiva riduzione dei  servizi  offerti  in  eccesso  in
relazione alla domanda e il corrispondente incremento  qualitativo  e
quantitativo dei servizi a domanda elevata; 
    b) 60% per il progressivo incremento del rapporto tra  ricavi  da
traffico e costi operativi; 
    c) 10% per la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
  Alla  verifica  del  soddisfacimento  degli  obiettivi  di  cui  ai
precedenti commi si provvede ai sensi del successivo art. 5. 
  Qualora la regione non trasmetta all'osservatorio per il  trasporto
pubblico locale i dati richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti, anche ai fini delle verifiche di cui  all'art.  1,  la
quota di cui al comma 1 non viene assegnata. 
  Per l'anno 2013 ai sensi di quanto disposto dal comma  5  dell'art.
16-bis  del  decreto-legge  95/12  gli  obiettivi  di  cui  al  comma
precedente si considerano soddisfatti mediante l'adozione  del  piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo art. 16-bis  entro
quattro mesi dall'emanazione del presente D.P.C.M.. A  tal  fine,  le
Regioni trasmettono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ed all'Osservatorio per le politiche del TPL entro 130  giorni  dalla
data di emanazione del  presente  D.P.C.M.  copia  dei  provvedimenti
adottati  ed  i  dati  istruttori  da   cui   risulta   eseguito   la
riprogrammazione dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  di
trasporto ferroviario regionale.