Art. 4 
 
                       Adempimenti successivi 
 
  Con D.P.C.M. emanato su proposta del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi, ai sensi dell'art.  8  della  legge  28  agosto
1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza Unificata le percentuali  di
ripartizione di cui alla Tabella I  sono  rideterminate  con  cadenza
triennale a partire dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sulla base dei dati trasportistici ed economici acquisiti  ed
elaborati dall'Osservatorio per il TPL. 
  In fase di prima applicazione, le percentuali della Tabella I,  per
i soli anni 2014 e  2015,  sono  adeguate  annualmente  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente  su  proposta  della  Conferenza  delle
regioni e Province autonome  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata. 
  Le risorse del fondo che, a seguito delle verifiche di cui all'art.
1 non possono essere ripartite ai sensi del precedente art.  3,  sono
destinate ad investimenti diretti  a  migliorare  la  qualita'  e  la
sicurezza dei servizi  di  TPL  e  ferroviari  regionali,  ovvero  ad
ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore. 
  A tal fine, con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa intesa con la Conferenza unificata si provvede al riparto, con
cadenza biennale, di tali risorse tra le  regioni,  in  relazione  al
grado di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuna regione,
nel medesimo biennio.