IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per  le  sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
Regolamento (CEE) n. 793/1993 del Consiglio e il Regolamento (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE; 
  Vista la legge 6 aprile 2007, n.  46,  conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio  2007,  n.  10,  recante
disposizioni volte  a  dare  attuazione  ad  obblighi  comunitari  ed
internazionali  ed,  in  particolare  l'art.  5-bis  «Attuazione  del
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, con il  quale  il  Ministero  della  salute  e'
designato quale «Autorita' competente» ai  sensi  dell'art.  121  del
medesimo regolamento Reach; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  recante
«Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  recante
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro»,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale  16  giugno  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2010,  recante  «Approvazione
delle linee guida per l'istituzione di  un  master  universitario  di
secondo livello in Reach»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2007 del  Ministro  della
salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  12  del  15  gennaio
2008,  recante  «Piano  di  attivita'  e   utilizzo   delle   risorse
finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007,
n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  6  aprile
2007, n. 46, riguardante gli  adempimenti  previsti  dal  Regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  concernente
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e  la  restrizione
delle sostanze chimiche (Reach)» in particolare il paragrafo 1.2, nn.
12, 13, 14, dell'allegato I; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  concernente
l'autonomia didattica degli atenei, ed in particolare l'art. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  16  marzo  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  9  luglio  2007,  concernente   la
determinazione delle classi di laurea magistrale; 
  Visto il decreto ministeriale  4  ottobre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  249  del  24  ottobre  2000,  concernente  la
rideterminazione dei settori scientifici-disciplinari,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  relativo
all'approvazione della Scuola di specializzazione  in  valutazione  e
gestione del rischio chimico, espresso  nell'adunanza  del  4  aprile
2012, su proposta della societa' chimica italiana; 
  Visto il parere della societa' italiana di tossicologia; 
  Sentito il gruppo di lavoro formazione ed informazione del comitato
tecnico di coordinamento, istituito presso il Ministero della  salute
di  cui  all'art.  7  del  decreto  22  novembre  2007   che   svolge
un'attivita'  di  raccordo  operativo  per   gli   aspetti   connessi
all'attuazione del Regolamento  (CE)  n.  1907/2006  (Reach)  tra  le
amministrazioni centrali, gli organismi  tecnici  di  supporto  e  le
regioni e province autonome; 
  Considerato che le tematiche inerenti la valutazione e la  gestione
del  rischio  chimico   sono   fondamentali   per   la   gestione   e
l'applicazione di norme a tutela  della  sicurezza,  della  salute  e
dell'ambiente; 
  Ritenuto  necessario  approvare  la  tipologia  della   Scuola   di
specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico per la
formazione di figure professionali capaci di  valutare  e  gestire  i
rischi derivanti dalla produzione, immissione sul mercato ed  uso  di
prodotti chimici, nonche' i rischi legati all'intero  ciclo  di  vita
dei prodotti destinati ad usi specifici e coperti dalle normative  di
settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Per le finalita' di cui alle premesse e' approvata la  tipologia
della Scuola  di  specializzazione  in  valutazione  e  gestione  del
rischio chimico, di seguito  «Scuola  di  specializzazione»,  di  cui
all'allegato 1, parte integrante del presente decreto. 
  2. La Scuola di specializzazione si connota come scuola di area non
sanitaria.