Art. 4 
 
                     Diploma di specializzazione 
 
  1. Al termine del corso, il Diploma  di  specializzazione  (DS)  e'
conferito dopo il superamento di una prova finale che consiste  nella
discussione   di   un   elaborato   con   caratteri    di    progetto
scientifico-professionale (tesi di specializzazione) con giudizio che
tiene conto anche delle valutazioni  riportate  negli  esami  annuali
nonche' dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche.